sabato 23 novembre 2013

55-70 CCNL

In mancanza di accordi locali il compenso orario da corrispondere è quello uguale ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato dello stesso livello maggiorato del 20%.
Art. 70 Lavoratori dìscontinui o di semplice attesa 0 custodia
L'orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerati lavoratori cliscontinui le seguenti figure professionali:
- interpreti addetti al ricevimento;
› custodi;
› guardiani diurni e notturni;
~ personale addetto a mansioni di semplice attesa;
› portieri;
- autisti;
~ uscieri ed inseiviemi;
- addetti al carico e scarico;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.
- per i lavoratori, di ogni qualifica e mansione, impiegad nelle aziende di distribuzione e
commercializzazione carburanti Poraiio settimanale sarà di 45 ore;
TITOLO X
PART-TIME
Art. 71 Lavoro parziale o part-time
ll contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Il rapporto a tempo parziale è considerato uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la ilessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di
attività nel.l'ambito della giornata, della settimana o del.l'anno e nel contempo afornire una risposta valida ad
esigenze individuali dei lavoratori.
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Questo contratto può essere esteso anche ai soci e ai dipendenti assunti a tempo determinato o con
contratto di inserimento.
Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo:
- Orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto;
- Verticale: a tempo pieno nell'arco della giornata, ma solo per determinati periodi della settimana, del mese
0 dell°anno;
- Misto: per periodi, orizzontale e per altri verticale.
Non è più necessaria la comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del
Lavoro.
Comunque il datore è tenuto annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove
esistente, Pandarnento delle assunzioni a tempo parziale e Yeventuale ricorso al lavoro supplementare.
Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai tini della prova valgono i periodi
previsti per gli eguali livelli a tempo pieno previsti dal presente CCNL.
Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla
settimana e al mese.
Possono essere previste clausole cosiddette flessibili o elastiche. Nel contratto a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato, il datore ha facoltà di richiedere al dipendente lo svolgimento di
prestazioni supplementari, dovendosi intendere per ore supplementari quelle prestate oltre Yorario
concordato nel contratto individuale, purché nei limiti de}l°orario a tempo pieno (40 ore settimanali).
Si prevede espressamente che nel part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso al lavoro
supplementare e che questo possa essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo determinato. Ciò non
esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
misto, purché rimanga inferiore all°orario normale settimanale.
Art. 72 Lavoro supplementare
Le prestazioni di lavoro supplementare, così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti
dell'orario di lavoro settimanale dei dipendenti a tempo pieno, richiede il consenso del lavoratore
dipendente a tempo parziale.
Il rifiuto del lavoratore dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di
licenziamento.
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TITOLO XI
CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE
Art. 73 Flessibilità
A) Orario multi periodale
In relazione alle peculiarità del settore terziario e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende
potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi pluriscttimanali,
intendcndosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una 0 più
settimane, prestazioni lavorative di durata superiore a quella normale e per le altre, a compensazione,
prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore alle
41 ore fino alle 48 ore non darà diritto a com cnso er lavoro straordinario mentre er le settimane con
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prestazioni di durata inferiore a quella normale, non avrà luogo alcuna riduzione della retribuzione
ordinaria.
ll numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quella
normale, non potrà superare i dodici mesi, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale cli
legge.
B) Recupero
In occasione dei periodi di maggiore intensità lavorativa e nel.l'interesse delle aziende operanti nel settore
terziario, L'Ente Bilaterale prowederà a fissareil maggior numero di ore da prestare settimanalmente oltre le
40 ore, con un sistema diversificato, che preveda il recupero delle maggiori ore prestate anziché la riduzione
della prestazione lavorativa.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio, il cui
godimento awerrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data
dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Il monte ore annuo da utilizzarsi per il recupero non potrà superare le 90 ore.
Art. 74 Maggiorazione
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, anche a tempo determinato, è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
La maggiorazione retributiva è quella prevista nel presente contratto.
È possibile per necessità lavorative modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a
tempo parziale (r/ai/.ro/a f/e.r.ri/21'/e).
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V,



Con l'accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il
diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale.
La retribuzione, nonché i vari istituti contrattualiyengono calcolati proporzionalmente alle ore
effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti potranno concordare le
modalità della prestazione del lavoro part-Lime per quanto concerne Papposizione delle clausole elastiche e
flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
Art. 75 Modalità di applicazione
L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/ o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo 0 sostitutivo
che autorizzano Papplicazione delle clausole flessibili od elastiche.
ll termine di preawiso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno cinque giorni.
Art. 76 Clausole flessibili- retribuzione
Le parti, in merito al lavoro a tempo parziale, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo 0 sostitutivo
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito delfapplicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le
sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,S%
da calcolare sulla quota di retribuzione.
Art. 77 Clausole elastiche - retribuzione
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo
del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Art. 78 Condizioni speciali
Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo
del compenso per la prestazione del lavoro a seguito delfapplicazione di clausole flessibili od elastiche su
ogni altro istituto.
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In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte
delfapplicazione di clausole flessibili e/ o elastiche le parti interessate possono concordare urfìndennità
annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cuinulabili, da corrispondere per quote mensili.
Ifeventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di prowedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di
denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno
nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali debitamente comprovare.
La denuncia, in forma scritta, potra essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del
patto e dovrà essere accompagnata da un preawiso di almeno un meset
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, owero il suo incremento i.n
applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preawiso di almeno un mese.
TITOLO XII
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 79 Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Nell'applicazione dell'orario flessibile, le ore lavorate nel periodo di riferimento, non danno luogo a lavoro
straordinario.
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso
cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione az
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a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso Yassunzione di altri
lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e
immediato owero ad un danno alle persone o alla produzione dei beni e dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione
turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari,preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 11.24, sostituito dall°art. 2 comma 10, legge 24 dicembre 1993 ri 537, e in
tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive
stabilite nel presente contratto.
La liquidazione del lavoro straordinario sara effettuata di norma alla fine del periodo mensile di paga in cui
il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa 0 custodia, le
maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale sono:
1) 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° (quarantottesima)
ora settimanale;
2) 30°/o (trenta percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale;
3) 40% (quaranta per cento) straordinario notturno;
4) 50% (cinquanta per cento) straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla
legge, non può, in nessun caso, considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né può
ixasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro ordinario e straordinario valgono
le vigenti norme di legge.
Art. 80 Criteri di computo dello straordinario
Nel criterio del com uto dello straordinano i eriodi delle ferie annuali e di assenza er malattia non sono
,
presi in considerazione ai fini del computo della media.
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Inoltre, nel caso di lavoro straordinario se il ri oso com ensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è
,
previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui all'artícolo precedente al punto 2, le
ore di lavoro straordinario prestate non si con-iputano ai fini della media dell'orario di lavoro.
TITOLO XIII
FERIE, FESTIVITÀ, RIPOSO E PERMESSI
Art. S1 Ferie
ll lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la
settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro setulmanale, viene considerata di sei
giornate.
Le ferie non sono di norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono
monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il
periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta
del lavoratore.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
del1'anno, owero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza
obbligatoria, le eventuali fede residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al
termine dell”anno di maturazione.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di
lavoro e lavoratori nell'arnbito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del
tempo libero.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse: le giornate di riposo settimanale spettanti per
legge; le festività nazionali e infrasettimanali; le giornate non più festiva agli effetti civili.
Conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono: le predette giornate di
riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali ed infrasettimanali; le giornate non più festive
agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preawiso.
Durante le ferie al personale è dovuta la normale retribuzione di fatto.
Nella quantificazione del diritto alle ferie, non vanno dettatti gli eventuali periodi di assenza per maternità
obbligatoria, malattia 0 infortunio.
ln caso di prestazione lavorativa ridotta e/ o di rapporti di lavoro iniziati e/ o conclusi nel corso dell'anno, ai
soli iini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di
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mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26rni di un rateo di
ferie.
Su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di
attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per ragioni di servizio particolari, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del
periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e
altresì, il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per Panticipato rientro che per tornare eventualmente
nel luogo di ferie.
L'eventuale insorgenza della malattia, tempestivamente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall°lnps,
interrompe il decorso delle ferie.
Il personale che rimane nell”azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza
pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
Negli Istituti dell”ass\1nzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato
nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Art. 82 Festività
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:
festività nazionali:
' Anniversario dellaLiberazione25 aprile
' festa del Lavoro 1° maggio,
° fesm della Repubblica 2 giugno,
' giorno dell'unita nazionale 4 novembre
festività infrasettimanali:
' Capodanno 1° gennaio
' Epifania 6 gennaio
lunedì di Pasqua mobile
' Assunzione 15 agosto
' Ognissanti 1° novembre
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' Immacolata Concezione 8 dicembre
' S. Natale 25 dicembre
' S. Stefano 26 dicembre
' Patrono della Citta.
Nelle aziende della distribuzione e del commercio il godimento delle festività suddette verrà subordinato
alle esigenze aziendali.
Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
Al lavoratore assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere
corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio della lavoratrice, il
lavoratore ha diritto a un'i.ndennità integrativa di quella a carico INPS da corrispondersi a carico del datore
di lavoro.
Non è dovuto il trattamento di cui so ra nei casi di coincidenza delle festività so ra elencate con uno dei
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giorni di sospensione dal servizio 0 dalla retribuzione per prowedimenti disciplinari.
Al personale che lavora durante le suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la
retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo del 20%.
Art. 83 Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno Z4 ore, solitamente
coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni › fanno eccezione le
seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato
mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicmorgarrizzativi di turnazione particolare owero
addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
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a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi
all'anno, owero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette
attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui Funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche owero soddisfi
interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano Pimpiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Art. 84 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d'ora.rio - recuperi - intervallo per la
consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell'otario settimanale di 40 ore, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fmito in modo consecutivo, fatte salve le attivita caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa Pínterruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui
durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l'orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero
delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a 2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un
massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente,
con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause imprevíste, indipendenti dalla volontà del lavoratore
dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto
entro il mese successivo.
Sospensioni - In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore
dipendente questi ultimi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
Recu eri - ll recu ero delle ore di lavoro erdute a causa di forza ma 'ore o er le interruzioni o eriodi
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di minor lavoro concordati tra le OOSS sti ulanti il :esente contratto, è consentito urché i conse enti
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prolungamentí d°orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e siano disciplinati da un
accordo tra le patti
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Art. 85 Permessi retribuiti - ROL
Gruppi di quattro o di otto ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle quattro festività
abolire da combinato disposto della legge 54/ 1977 e del D.P.R. 792/ 85, verranno fruiti dai lavoratori.
I permessi per un totale di 72 (settantadue) ore annue saranno fruiti individualmente in periodi di minore
attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
delfattività produttiva.
I permessi non goduti entro la data del 31 dicembre di ogni anno saranno pagati con le spettanze del mese
successivo.
Salvo accordo aziendale che ne determini la fruibilità anche oltre la fine clell°anno.
TITOLO XIV
ASPETTATIVA, CONGEDI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 86 Aspettativa
Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere
concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzíanità ad alcun effetto,
continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad massimo
di 6 (sei) mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 5 (cinque) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti
per riprendere servizio è considerato dimissionario.
Qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, il datore può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 5
(cinque) giorni.
Al lavoratore di endente, ammalato a sua richiesta il eriodo di as ettativa sarà rolun ato er un ulteriore
P P P
periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie croniche 0 psichiche;
c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettaúva senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita
ad alcun altro effetto.
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Art. 87 Congedo per matrimonio
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di
congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
Durante tale periodo, decorrerå. la normale retribuzione mensile.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo
di 15 (quindici) giorni di calendario. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni
senza retribuzione.
Gli impiegati in congedo sono integralmente a carico del datore di lavoro e viene loro corrisposta la
normale retribuzione. Agli operai, invece, l'assegno per congedo matrimoniale viene erogato dal datore di
lavoro, e a seconda dellinquadramento previdenziale aziendale, è possibile che parte della reflibuzione sia a
carico dell'1nps, sempre a condizione che si fruisca effettivamente del congedo e che il rapporto di lavoro
sia in corso da almeno una settimana.
La base economica su cui calcolare l'assegno e' la sola retribuzione corrente, senza i ratei della tredicesima, i
compensi per ferie non fruite o per straordinario e le quote dei compensi corrisposti al lavoratore una
tantum.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato
di matrimonio.
Art. 88 Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela, nonché nei casi di gravi
calamità, il lavoratore avra diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sara strettamente
rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con
un limite massimo di 3 giorni di calendario.
Tale congedo, potrà essere prolungato ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di
assenza concordandoli direttamente con l'azienda.
Art. 89 Permessi per elezioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica 0 delle regioni (elezioni
politiche, europee e amrninistrative), tutti i lavoratori dipendenti che adernpiono funzioni
presso gli uffici elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista
o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei
partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
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I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede sono
consideraú, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (art 119, T.U. 361/1957; art. 11, L. 21.3.1990, n.
53).
Tali assenze sono quindi utili ai tini della maturazione dell'indennità di presenza ove correlata alla semplice
presenza in servizio (Cass. 23.10.2002, n. 14949).
Art. 90 Lavoratori Studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore del terziario le
aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nellbrdinarnentoscolastico svolti presso
istituti pubblici costituiti in base alla legge 31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86.
I lavoratori otranno richiedere ermessi retribuiti er un massimo di 150 ore ' ro ca ite` in un triennio e
P P P P P
nei limiti di un monte ore lobale er tutti i di endenti del.l'unità roduttiva che sarà determinato all'inizio di
8 P P P
ogni triennio - a decorrere dall'1.1.2010 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero
totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
In ogni azienda turistica e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attivita. llavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2%
della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare
il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare Peffettiva frequenza, anche in ore non
coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
quadrimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore
triennale e determini comunque Yinsorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi
precedenti, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e/o
1'Ente Bilaterale e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, prowederà a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: anzianità
di servizio, età, tipologia del corso e caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari
dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscri2ione al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti.
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Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del
presente contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
L'Ente Bilaterale ha il compito di analizzare e studiare dei permessi retribuiti per corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al comma 1, possano essere richiesti per Pacquisizione di un diploma di
qualifica professionale riferito al settore terziario.
L'ente bilaterale ha altresì il compito di analizzare e studiare dei permessi per i lavoratori in possesso della
carta blu europea interessati ad acquisire una qualifica professionale nel settore del terziario.
Art. 91 Diritto allo studio
Per il diritto allo studio sono previste 150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevate a 250
per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dellbbbligo nonché di lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri.
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono:
a) il corso deve essere svolto presso istituti pubblici o privati ma legalmente riconosciuti;
b) il corsista dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva
frequenza anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
c) a tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
trimestre.
rl) il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio
del numero delle ore di permesso richiesto; si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di
studio non dovranno superare il 2 % della forza occupata alla data di cui al precedente comma. ln ogni
unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti
Art. 92 Formazione professionale
I corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
a) devono essere correlati alfattività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale
specifica;
b) devono essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla regione;
68



c devono revedere un numero di ore almeno ari al do io delle ore richieste come ermcsso reuibuito.
PP
- Tirocini di orientamento:
sono intervend di pura formazione. Si rimanda alle norme previste in materia di formazione emanate negli
ambiti regionali.
Il massimo di fruizione di ore retribuire è di 150 per il triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Per non rischiare rallentamenti nell°attivitå aziendale possono contemporaneamente fare ricorso ai predetti
permessi:
a) diritto allo studio il 2 °/› della forza lavoro;
ln) la formazione professionale il 2 °/a della forza lavoro;
c) diritto allo studio e formazione professionale complessivamente il 3%.
Le richieste devono essere presentate rispettivamente entro il 30/ O6 e il 31 / 12.
ll datore di lavoro dovrà pertanto valutare considerando il monte ore disponibile, il rispetto dei limiti
numerici, e soprattutto le caratteristiche del corso di studio/ professionale oggetto delle richieste.
Il lavoratore è tenuto a fornire all°azienda in aggiunta al certificato di iscrizione, una certificazione di
frequenza ogni trirnestte.
Art. 93 Permessi per sostenere gli esami
Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari (anche fuori corso), hanno diritto ad un giorno di
permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame.
La concessione del permesso non è subordinata alllesito dell”esame, ma dipende solo dal fatto che lo stesso
venga sostenuto.
A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che
comprova l'awenuto esame.
ll permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dallbra in cui viene effettuato Fesame e quindi
anche se non coincide con l'oran`o di lavoro.
I privatisti non iscrim' a corsi regolari di studio hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami; se
l'esamc è suddiviso in una prova scritta e una prova orale da sostenere in giorni distinti, i giorni di permesso
retribuito spettano una sola volta e non per ciascuna prova.
Art. 94 Aspettativa straordinaria per formazione permanente
La durata rnassirna è di 12 mesi peri lavoratori con almeno tte anni di anzianità di aspettativa non retribuita:
69
/
\S()\



- al fine di completare la scuola dell'oblaligo;
~ conseguire il titolo di II grado;
- il diploma universitario o di laurea;
- per partecipare ad attivita formative.
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retribuito
nell”intero anno solare.
Detti permessi devono essere programmati tritnesttalrnente in sede aziendale compatibilmente alle esigenze
produttive.
TITOLO XV
TRASFERIMENTI E MISSIONI
Art. 95 Missione e trasferta
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso
il personale non può rifiutare di lavorare in missione e allo stesso compete oltre alle normali spettanza:
a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
la) rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il
dipendente a sostenere tali spese;
c) rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che
autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
cl) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto; qualora non vi sia
pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotm di un temo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà
corrisposta una diaria ridotta del 10%. In alternativa al lavoratore che compia un minirno di 15 missioni
alI'anno, con almeno 10 pernottamenti, Pazienda potrà corrispondere, in luogo della diaiia di cui al punto 2)
una indennità pari a non meno del 10"/o della retribuzione per 14 mensilità. La scelta tra le opzioni di
rimborso, a piè di lista o con diaria, è lasciata al lavoratore.
L”ente bilaterale su richiesta delle parti potrà studiare e proporre una o più alternative o proposte
economiche per adeguare la trasferta alle aspettative delle parti.
Art. 96 Dettagli trasferte
Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indenn.ità di trasferta
sarà in ogni caso pari al 12% calcolato come sopra.
70


44-54 CCNL

collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con Porganizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell”attivitå lavorativa.
TITOLO VI
LAVORO INTERMITTENTE
O JOB ON CALL
O LAVORO A CHIAMATA
Art. 49 Lavoro intermittente (]o|J on call - lavoro a chiamata)
Il contratto di lavoro intermittente, introdotto dal Dlgs, n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n.
92/ 2012,è conosciuto anche come “job un fa//” o “lavoro a chiamata”.
Nel contratto di lavoro intermittente, il dipendente non effettua la prestazione lavorativa con continuità, ma
si pone a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarlo quando ne ha effettivamente bisogno (lavoro
a chiamata), nel rispetto di un periodo minimo di preawiso di 48 ore.
Si tratta di un lavoro intermittente che si verifica a determinate condizioni espressamente contrattualizzate.
Dette condizioni prevedono requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
- ai sensi dell°art. 1, lettera a), della Legge nr 92/ 2012, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro
anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di età.
› il ricorso al contratto a chiamata è consentito, indipendentemente dall'età, nei seguenti casi:
° line settimana (da intendersi dalle ore 8:00 del giorno di venerdi alle ore 24:00 del giorno della
domenica), ferie estive, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali.
° per sostituire lavoratori assenti per cause irnpreviste;
' nelle ipotesi di commesse straordinarie, eventi e fattispecie di natura analoga di breve durata e
anche ricorrenti;
° attività promozionali, sorveglianza, servizi a congressi, meeúng e manifestazioni;
' per altre fattispecie previste e concordate a livello aziendale;
ll lavoro intermittente è una speciale tipologia di “contratto di lavoro” che può essere stipulato:
1) con obbligo di risposta alla chiamata mn lim/ram'/zlerlla di un 'íliderlnìtá di dzltbarliløi/ífàv): in questo caso il
lavoratore avrà dmtto ad una specifica indennità, oltre al normale compenso per le attività realmente
espletate. Tale indennità viene stabilita nella misura dell' 1% della paga oraiia.
44



Qualora il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è
tenuto a darne tempestiva notizia, specificando, altresì, la durata delfimpedimento. In difetto, il lavoratore
decadrà dal diritto al.l'inclennítà di cui sopra. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
comportare anche la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa
al periodo successivo alfingiustificato rifiuto, e, non da ultimo, il risarcimento del danno eventualmente
subito (da quantificarsi in base a quanto sancito nel contratto individuale);
2) senza obbligo di risposta (rzemzna zhdcmlífâ).
In tutti i casi il contratto può essere stipulato anche a termine. Non si applicano le macro causali previste
dalla disciplina del contratto a termine (nun Ji app/im/la /e dll;/zaƒigío//i Me dim;b/i/:ana /a prarqga, rif que//e re/a/iue al
øinflauø del øarzlrzzflo ø a//a rurcerriøne nel tempi dípízì ca/ztrafƒí a femzine).
Lo stesso lavoratore può stipulare:
- più contratti di lavoro intermittente con più imprese
- un contratto di lavoro intermittente in contemporanea con altre tipologie contrattuali.
Il contratto intermittente 0 a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto
particolarmente in merito al rispetto del.l°ora.rio di lavoro e alla disponibilità.
Art. 50 Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
- per sostituire dipendenti in sciopero;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
- proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
27 della Legge 23 luglio 1991, ri. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente owero presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti 0 una riduzione dell'orai:io con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente;
Art. 51 Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei
seguenti elementi:
- indicazione delle ipotesi oggetdve o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
- indicazione della durata;
45
I \
\

*tb
\



- luogo e modalità della disponibilità;
- preawiso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
- indennità di disponibilità, ove prevista;
- indicazione delle modalità di rilevazione della prestazione;
- indicazione delle forme e modalità in base alle quali il datore di lavoro è legittimato a richiedere la
prestazione, specificando nel contratto sia le modalità con cui awerrà la chiamata da parte del datore di
lavoro sia le modalità di conferma da parte del lavoratore
-tempi e modalità di pagamento della retribuzione e delle indennità di disponibilità
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per i.l tipo di attivita svolta.
Non è necessario specificare nel contratto, né Forario né la collocazione temporale della prestazione
lavorativa né, ancora, le modalità con cui si devono alternare i periodi di lavoro e i periodi di non lavoro.
La comunicazione dell'assunzione - comunicazione obbligatoria - CO - deve awenire entro il giorno
precedente Pinstaurazione del rapporto. L°iscrizione nel libro unico - LUL - deve awenire come per la
generalità dei lavoratori.
Le parti hanno studiato e predisposto un contratto a chiamata tipo allegato B al presente contratto.
Art. 52 Indennità di Disponibilità
Il lavoratore ha diritto allìndennità di dispordbilità solo per i periodi in cui rimane a casa ad attendere la
chiamata del datore di lavoro.
L°indennitä viene corrisposta a consuntivo a fine mese.
L°indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto e determinata in misura mensile ed è divisibile
per quote orarie.
La misura delfindennitå di disponibilità è quantíficata nell°importo minimo mensile dl:
- 410 € fino al 30/09/2011
- 415 € per il periodo dall”1/10/2011 al 30/09/2012
- 420 € per il periodo dall°1/10/2012 al 30/O9/2013
Per la determinazione dell'i.tnporto orario occorre utilizzare il divisore fisso di 175 ore.
46



Art. 53 Impossibilità temporanea
Nel caso in cui il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata a causa di
malattia o altro evento, dovrà informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata
dellìmpedimento.
La comunicazione deve awenire in base alla prassi seguita da altri lavoratori dipendenti (eszcertiñcato
medico). Per tutto il periodo in cui dura Yimpedirnento il lavoratore non matura alcuna indennità di
disponibilità.
Se il lavoratore non prowede ad informare tempestivamente il datore di lavoro perde il diritto all'indennità
di disponibilità per un periodo di 15 giorni.
Art. 54 Risarcimento
Il lavoratore, che si è obbligato contrattualmente e percepisce Yindennità di disponibilità, se oppone
un rifiuto ingiustificato alla chiamata del datore di lavoro rischia:
' la risoluzione del contratto
' la restituzione della eventuale quota di indennità di disponibilità già ricevuta in anticipo relativa al periodo
successivo alfingiustiticato rifiuto
' il pagamento di un congruo risarcimento del danno nella misura del 50°/› dell'importo delfindennita di
disponibilità.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o del.l'ai-mo l'indenn.ità
È corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Art. 55 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II
Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.
TITOLO VII
LAVORO RIPARTITO O "JOB SI-IARING"
Art. 56 Lavoro ripartito
ll contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono
in solido Padempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente
CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
47
ti //ti  



I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionaltnente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di
loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale.
Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligaú,
sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le d.im.issioni e/ 0 il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'i.ntero
vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda all'altro lavoratore di continuare a prestare la
propria attivita lavorativa alle sue dirette dipendenze. In tal caso, il contratto di lavoro ripartito si
trasformerà in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati, l'altIo lavoratore, qualora
intenda conservare il proprio posto di lavoro, dovrà proporre al datore di lavoro un candidato alla
sostituzione, entro 7 giorni dall'evento. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del
sostituto, anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5,
Dlgs. 10.9.03 n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, sulfandamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all'Ente Bilaterale.
Art. 57 Soglie numeriche
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un'impresa aderente al presente CCNL,
qualora impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti attt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna
unita produttiva, i seguend limiti:
(Lavoratori dipendenti) (contratti flessibili)
Da O a 5 4
Da 6 a 10 7
Da 11 a 20 11
Da 21 a 35 16
Da 35 a 50 26
Per ogni scaglione
di 100 ulteriori 15
48



Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di
somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'imprc-:sa ai sensi dei precedenti articoli, è
costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con
contratto di inserimento all`atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le
frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via
convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto
clell”attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle
seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 58 Gestione delle controversie.
In caso di controversie aventi ad oggetto i contenuti o Yapplicazione del presente c.c,n.l., le Parti, in
conformità ad uno spirito bilaterale, dovranno attenersi alla procedura di seguito indicata:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale
e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita presso lo stesso. In caso di mancato
accordo, le parti potranno rivolgersi alla DTL dove ha la sede l'irnpresa, secondo le procedure di legge;
3. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte del lavoratore della copia degli atti
della vertenza all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'att:ività di analisi statistica e valutazione
giurisprudenziale.
TITOLO VIII
LAVORO ACCESSORIO
Art. 59 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza Finstaurazione
di un rapporto di lavoro ( artt. 70-73 D.Lgs. 276/ 2003).
Come precisato dall'1NPS nella circolare n. 17/ 2010, si tratta di attivita lavorative di natura meramente
occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato 0 di lavoro
autonomo che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro
5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (comma 1,
articolo 70, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla Legge 92/2012 - Riforma Fornero).
//'



Tali attività devono inoltre essere svolte direttamente a favore delyutilizzatore della prestazione e senza il
tramite di intermediari (INPS, circ. 88/2009).
Art 60 Limite reddituale
In applicazione delle novita introdotte dalla Legge n.92/ 2012, dalla lettura del primo periodo del.l'art. 70 del
D.Lgs n. 276/2003, e data la facoltà di attivare rapporti di lavoro accessorio nel rispetto esclusivamente di
un lirnite di carattere economico (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012).
Le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell”anno precedente.
Fermo restando nel corso di un anno solare il limite complessivo predetto, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori ad euro 2.000,00, anche questi rivalutati annualmente
(comma l, art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dalla Legge 92/2012).
Qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, la prestazione accessoria
espletata nei suoi confronti non può dar luogo a compensi superiori ad euro 2.000,00 di voucher; in caso
contrario vige esclusivamente il limite complessivo annuale di euro 5.000,00.
Art. 61 Ambito applicativo
Dal 18 luglio 2012 possono essere rese “attivita lavorative di natura meramente occasionale” nella generalità
dei settori produttivi.
Art. 62 Adempimenti dei committenti
a) Comunicazione obbligatoria
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno Pobbligo di comunicare all°lNAlL, prima
dell'inizio della prestazione:
- i propri dan' anagrafici e codice fiscale
- Panagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
- il luogo dove si svolgerà la prestazione
- le date presunte di inizio e di fine attività lavorativa. In conformità alla nota dell'INAlL n. 6464/ 2010, la
comunicazione deve indicare l'intero atto temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale
accessorio del prestatore, anche se esteso a più Eine settimana, giorni alterni della settimana 0 settimane
alterne nell°arco di più mesi.
50



b) Pagamento delle prestazioni
Ai sensi dell'art. 72, comma 1, D.L s 276 2003 come modificato dalla Le e 92 2012 il a amento delle
E gg › P 8
prestazioni awiene tramite la consegna da parte del committente di buoni, anche detti voucher, di valore
predeterminato, orari, numerati progressivamente e datati, che devono essere riscossi automaticamente dal
lavoratore presso un qualsiasi ufficio postale.
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'art.72 del D.Lgs. n. 276/2003, sono
computati ai tini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rirnborso spese forfettarie.
ln conformità a quanto stabilito dall'INPS con circolare n. 104/ 2008 e n.76/2009, le attività di lavoro
occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né
alfassegno per il nucleo familiare.
c) Voucher telematici e voucher cartacei
Sono previsti voucher telematici e voucher cartacei.
Il voucher telematico utilizza una carta magnetica; i buoni cartacei possono essere acquistati presso le sedi
INPS.
Nel caso di voucher telematici i restatori di lavoro sono tenuti ad effettuare Faccreditamento ana afico
P gf
:esso l'lNPS al fine della corretta estione delle osizioni contributive individuali.
E P
Per gli ulteriori adempimenti connessi all”utilizzo dei voucher sopraderti, per quanto non espressamente
specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.
TITOLO IX
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Art. 63 Orario di Lavoro
La durata normale del lavoro effettivo e fissata in quaranta ore settirnzmali suddivise in sei giorni lavorativi.
La durata media dell”orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48
ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici
mesi a fronte cli ragioni obiettive, tecniche inerenti allbrganizzazione del lavoro e/ o collegate alla tipologia
di attività.
51




Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane
lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore
medie nel periodo di riferimento.
L'attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente
gestione dei fattori produttivi.
L'ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni
del terziario.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai flni
contrattuali.
La durata massima dell'orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei
confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette lirnitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui alllart. 1, RDL 15.3.25 n.
692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955.
Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto ad una maggiorazione pari al 10 per cento per ogni
ora lavorata. L”orario di lavoro sarà esposto nei locali dell'azienda.
Art. 64 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata si rimanda alle
leggi vigenti in materia.
Art. G5 Riduzione dell'orario
Le parti concordano una riduzione dell'orario annuale pari a 72 ore relative alle festività religiose abolite
dalla legge n. 54/77 e successive modificazioni.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali
retribuiti della durata di una giornata intera o di mezza giornata. Tenuto conto delle particolari
caratteristiche del settore, i permessi saranno [miti individualmente in periodi di minore attività e mediante
rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
In presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalita di godimento dei
suddetti permessi, diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a 32 ore annuali, previa
programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere
inferiori a 1 ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento
della scadenza oppure potranno essere finiti, con le medesime modalita sopra previste, entro e non oltre il
30 giugno dell'anno seguente.
52



In caso di prestazione lavorativa ridotta e/ o di rapporti di lavoro iniziati e/ o conclusi nel corso dell'anno, ai
fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno
cui-nulate.
La somma cosi ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario,
nonché per Peventuale frazione residua pari 0 superiore a 15 giorni.
La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.
Per l”area degli alberghi e campeggi, nel caso di prestazione lavorativa ridotta e/ 0 dì rapporti di lavoro
iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13ma mensilità, 14ma
mensilità, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi.
I permessi di cui sopra non maturano peri periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Art. 66 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Iforario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turnídi riposo settimanale e
dei congedi a conguaglio, nonché i turni di servizio, tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei
lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell'orari0 settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo
consecutivo ogni 24 ore. ll riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Per il personale di sala, ricevimento e portineria la fascia oraria giornaliera è di 14 ore e di 12 ore per il
ICSÈBHÈC PCISOIIØIC-
Art. 67 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino.
Le maggiorazioni per lavoro notturno previste nell'apposita voce di trattamento economico dello
straordinario, sono applicate perle ore di lavoro notturno svolte come descritto al precedente comma, salvo
diverse previsioni della contrattazione integrativa. Per i soli lavoratori con qualifica notturno la
maggiorazione è del 12%.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie
giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955 e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
53
J
/,
 i / \



Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche mediante Yapplicazione degli orari
plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/ o nei contratti integrativi.
Qualora Passegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il
lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto.
Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al corni-na precedente e individuare ulteriori
soluzioni per il caso in cui Yassegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono
essere definiti dai contratti integrativi.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende prowederanno agli adempimenti di cui agli
artt. 8 e 10, Dlgs. n. 532/99.
Art. 68 Ore non fruire
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruire per comprovati
impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversare nel “monte ore” e danno diritto al recupero
obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo alfaccantonarnento con accordo tra azienda e lavoratore;
› dall°11° al 24° mese successivo all'accantonarnento il recupero può essere stabilito dal lavoratore
previo preawiso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo
accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro prowederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine
suddetto.
ll lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 69 Personale extra e di rinforzo
Ai sensi del comma 3° dell'articolo 23 della Legge n. 56/ l987 e leggi segg. è consentita Fassunziorie diretta
dei lavoratori extra per periodi non superiori a tre giorni e nei seguenti casi:
- banchetti;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico quali: meeting, convegnifiere,
congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi ed eventi similari.
La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla
contrattazione di II livello o aziendale tenuto conto della classe delfesercizio e delle condizioni locali.
54

33-43 ccnl

La concessione dell'aspettativa da parte dell'Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il
periodo di astensione dal lavoro non vi sara retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà Panzianità di
servizio.
(Norme di salvaguardia)
Lìxccesso all'istituto del periodo sabbatico non potrà awenire prima del raggiungimento del quarto anno di
anzianità di servizio.
In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale,
dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell'attivita lavorativa.
La concessione delfaspettafiva per aggiornamento professionale potrà awenire solo per archi temporali
ricompresi tra il trimestre e Fanno.
Orario part-time
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part›Tirne, con il limite minimo
di 20 ore mensili. L'orario di lavoro dei Quadricon contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in
giornate lavorative di minimo 4 ore.
(Formazione ed aggiornamento)
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e migliorare la gamma dei servizi offerti, le
aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei
Quadri, con costi a carico delle aziende, 0 dei Fondi lnterprofessionali di Formazione Continua, anche
mediante Yattivazione di progetti collegati a programmi europei. Le giornate di formazione saranno
considerate lavorative.
(Assegnazione della qualifica)
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia awenuta in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un
periodo di oltre 180 giorni di calendario.
(Polizza assicurativa)
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenú da colpa grave 0 dolo, e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta, altresì, ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
(Orario Flessibile)
33
š



Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri cli fornire sino ad un massimo di
12 settimane annue di orario flessibile,
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un
periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore
settimanali.
Nel caso di applicazione dellbrario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore
prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'lrnpresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli
interessati con un preawiso di almeno 30 giorni e inviare copia della comunicazione al CST competente che
prowederà, nel rispetto delle nonne sulla privacy, a trasmettere all°Ente Bilaterale i dati per la rilevazione
statistica dell'utilizzo del presente strumento.
(Orario annuale)
l quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono
direttamente a contatto con la clientela, owero collegati con l'orario di apertura al pubblico, potranno
determinare Particolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.
Tale libera articolazione dell'orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida:
a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b) comunicazione scritta dell'articolazione del.l°orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano
orario dell°anno successivo;
c) accettazione da parte dell'azienda: decorsi 7 giorni dalla comunicazione, la proposta si intenderà accolta
per tacita accettazione;
d) per le donne-quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c).
Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione all'Ente Bilaterale per la rilevazione statistica dell'util.izzo
del presente strumento.
Indennità di funzione.
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria:
-Categoria Quadri di Direzione: Firnpresa corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati, un'indennità
di funzione pari a € 240,00 lordi per 14 mensilità.
-Categoria Quadri e Quadri/Lavoratori con alto contenuto Tecnologico-Professionale: l'i.n-ipresa
corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati urfinclennítà di funzione pari a € 220,00 lordi per 14
mensilità.
34



Cointeressenza
Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato rendimento del1'impresa e di una
concreta collaborazione tra datori di lavoro e appartenenti alle categorie direttive o addetti ad alto
contenuto tecnologico professionale e con qualifica di Quadro, potrà essere convenuto, in tutto o in parte,
il sistema di retribuzione a cointeressenza.
I criteri della cointeressenza devono essere stabiliti d'accordo tra datore di lavoro e i Quadri di direzione
e/ o lavoratori ad alto contenuto tecnologico con la qualifica di quadro e dovranno risultare dal contratto
individuale o da altro documento scritto.
In ogni caso, lo stipendio totale annuo spettante alfimpiegato non potra essere inferiore a quello previsto
dal Contratto nazionale e dai contratti territoriali perla categoria alla quale il quadro appartiene.
TITOLO IV
CONTRATTO APPRENDISTATO
Art. 22 Disciplina dell'apprendistato
Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprel1distato, che ha Pobiettivo di dare un forte
contenuto formativo a tutta la riforma dell'intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale
privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare e
incrementare l'i.ng1:esso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all'Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei
contenuti e delle relative competenze, i.n particolare È rimessa all'Ente Bilaterale Fapprovazione del piano
formativo del giovane apprendista che si intende assumere.
Art. 23 Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto
di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per Pespletamento del dir_itto~dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendismto per l'acquisi2ione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art. 24 Durata
1) La Riforma Fomero ha introdotto una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni del
contratto di apprendistato.
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2) Il limite di durata minima non si applica agli apprendisti smgionali, per i quali -unico caso- è
possibile frammenrare il contratto sulla base di tanti micro-rapporti di durata anche inferiore, in un arco
temporale molto ampio che viene stabilito in 48 mesi.
3) ll contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire la professionalità propria dei livelli
dal 2° al 6°.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti
modalita:
Inquadramento finale Durata (mesi)
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
48rnesi
481-nesi
36 mesi
36 mesi
24rnesi
Art. 25 Proporzione numerica
È ammessa Fassunzíone di apprendisti nella misura di 1 apprendista per ogni maestranza qualificata e/ o
specializzata per le aziende che occupano lino a 9 dipendenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9 il rapporto è di 3 apprendisti per ogni 2
maestranze specializzate e/ o qualificate.
È confermata la possibilità di assumere fino a 3 apprendisti per le aziende che hanno meno di 3 lavoratori
qualificati.
Art. 26 Limite all'assunzione
Per le imprese che occupano oltre 10 dipendenti la possibilita di assumere nuovi apprendisti è subordinata
al mantenimento in servizio di almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.
Per il periodo decorrente dal 01.09.2012 al 31.08.2015 la suddetta percentuale è ridotta al 36%;
Non si computano i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni 0 licenziamento
per giusta causa.
Rientrano, invece, nel computo gli apprendisti licenziati per giustificato motivo soggettivo oppure
oggettivo.
In caso di mancato rispetto della suddetta percentuale è possibile comunque assumere un solo altro
apprendista.
36



In caso di violazione del suddetto obbligo i nuovi apprendisti assunti sono considerati lavoratori subordinati
a tempo indeterminato (ln dalla data di assunzione.
L'obbligo di conferma del 50°/o degli apprendisti non si estende alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in caso di recesso da parte del datore di lavoro, alla fine
delfapprendistato è dovuto un contributo all'lNPS pari al 50 % del trattamento iniziale di ASPI.
Art. 27 Procedure di applicabilità.
a) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano
formadvo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale,
previste dalle norme contrattuali nazionali del terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il
proprio parere di conformità il rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di
apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall°azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
b) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale - apprendistato di alta formazione
e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell”art. 1, D.lgs. n. 167/2011,
l'i.nolti'o del piano formativo previsto al punto a) del presente articolo sarà effettuato al fine di verificare
tramite Fosservatorio territoriale la diffusione e Futilizzo di tale tipologie contrattuali.
A11. 28 Periodo di prova
Compíuto il periodo di prova, Yassunzione delfapprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore
ualificato in uadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il uale è reci roco il diritto di
Cl <1 fi P
risolvere il rapporto senza preawiso.
A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.
La durata massima del periodo di prova non potra superare i seguenti limiti:
- Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario
› Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo
- Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo
- Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo
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Art. 29 Trattamento retributivo
ll trattamento economico per gli apprendisti è il seguente:
-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto Fapprendistato per
la prima metà del periodo di apprendistato;
-1 livello inferiore a quella in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto Fapprendistato per
la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine delfapprenclistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per Paequisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6 livello di
inquadramento, Pinquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7 livello per la prima metà
della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di eottimo.
Art. 30 Trattamento normativo
L”apprendista lia diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto per
ilavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli È stato assunto.
I lavoratori apprendisti avranno diritto al godimento di ore di permesso nella misura di gruppi di 4 0 di 8
ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolire dal combinato disposto della
Legge 5 marzo 1977, n.. 54, e del DPR 28 dicembre 1985, n.. 792.
l permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori
che non impliehi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell°attività produttiva.
I permessi non fruiti entro l°anno di maturazione decadranno con conseguente diritto del lavoratore al loro
pagamento, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque entro e non oltre il 30 giugno
del.l'anno successivo.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60°/n della prestazione a
tempo pieno, fermo restando per Yapprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate
indicate nelle tabelle a e b.
Art. 31 Malattia
Durante il periodo di malattia Fapprendista avra diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tte giorni di malattia, lirnitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad
un'indennitå pari al 60°/o della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
38



b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso ad un'inclennità a carico del datore
di lavoro, pari al 60% delle retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 32 Referente per Papprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/ 2011, Pattuazione del programma formativo,
nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e dalle previsioni contenute nel presente accordo, è
seguita dal referente per Papprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'awio
dell'attività formativa.
ll referente interno per Fapprendistato, ove diverso dal titolare dellìmpresa stessa, da un socio owero da un
familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dalfirnpresa nel piano
formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che
Papprendista conseguira alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per Fa rendistato rofessionalizzante in caso Fazienda intenda awalersi er1'ero azione della formazione
PP P ›P 8 ›
di una struttura esterna, quesfultima dovrà mettere a disposizione un referente per Yapprendistato
prowisto di adeguate competenze.
Art. 33 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per Facquisizione di
competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo
datore, anche ai fini dell'assolviment0 degli obblighi formativi, purché per la formazione
professionalizzante, Yaddestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e
Paliro, unfinterruzione superiore ad un anno.
Art. 34 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha Fobbligo:
a) di impartire o far impartire nella sua azienda, alfapprendista alle sue dipendenze, Pinsegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
la) di non sottoporre Papprendista a lavorazioni retribuite a cottomi né in genere a quelle a incenúvo;
c) di non sottoporre Papprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenii alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire alfapprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della
formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all°intemo
dell'orario di lavoro;
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\




e) di accordare all”apprenclista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19,20,2l.
Art. 35 Doveri dell'apprendista
Uapprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartitì;
b) prestare la sua con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano
formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
cl) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto collettivo e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le
norme contrattuali di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un
titolo di studio.
Art. 36 Sfera di applicazione
Uapprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto alfacquisizione di
specifiche competenze professionali, è ammesso nell'arnbito della presente disciplina contrattuale per tutte
le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del
personale, con esclusione delle figure professionali di cui ai punti n. 21) 23) e 24), art.14 del presente
contratto collettivo.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e
“protocollista”);
ln) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale
risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legahnente
riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e possibile instaurare rapporti di apprendistato
anche con giovani i.n possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale
idonei rispetto alfattività da svolgere.
40



Art. 37 Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso
modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato alfacquisizione dell”insieme delle
corrispondenti competenze.
Il percorso formativo de}.l'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello
dìnquadramento che Yapprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima che può avere il
contratto di apprendistato fissato dall'art. 24.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle
TABELLE A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico - pratica delfapprendista, vengono indicate nella
TABELLA A e B le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di
anticipare in tutto 0 in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà awenire
anche attraverso supporti informatici e fogli lìrma.
Art. 38 Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo
strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti elearning ed in tal caso Fattività di
accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento 0
video-comunicazione da server remoto.
Qualora Pattivitå formativa venga svolta esclusivamente alfinterno dell”azienda, l'azienda dovrà essere in
condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze
richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano
formativo.
Art. 39 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà Pawenuta formazione e darà
comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo
dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per Fimpiego i nominativi degli
apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto owero sia stato trasformato, entro il termine
di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
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ln assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche
ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Art 40 Qualifica con durata fino a cinque armi
lncoerenza con quanto indicato dal Ministero Del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre
2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli
delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile Fattivazione di contratti di apprendistato per periodi
formativi superiori ai tte anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali
prevedono una durata fino a 60 mesi.
Art. 41 Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e Yapprendista, con Passistenza delle
Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'Enre
Bilaterale Nazionale  il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali,
possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale  la veriflca della conformità
del.l'addestramenro degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione
che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà
sindacale,
Art. 42 Apprendistato in cicli stagionali.
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è
comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo
svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 36 mesi
consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata
eventualmente rese nell'interval.lo tra una stagione e 1'altra.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la
contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Art. 43 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti
per i lavoratori qualiñcati.
L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 44 Risoluzione del rapporto
ll rapporto di apprendistato si estingue:
42



"' al compimento del periodo di formazione cosi come stabilito da contratto;
' per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
' per awenuto conseguimento della qualifica; nel corso del rapporto Fapprendista ha diritto alla
valutazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati.
A11. 45 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali
che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per Yattuale vigenza triennale all'Ente
Bilaterale .................... ..
TITOLO V
IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 46 Premessa.
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Legge Biagi"(D.lgs. n.
276/2003) ad oggi debitamente integratiôdalla "Riforma Fornero" (Legge del 18. O7. 2012 n.92) con
particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità
strutturale e organizzativa all'impresa ed una migliore capacità occupazionale dei lavoratori inoccupati e
disoccupati. Le singole tipologie negoziali, disciplinate negli articoli che seguono, rappresentano il momento
più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un
bilanciamento di tutele, frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Art. 47 Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato Legge 18.07.2012
ri. 92, e precedentemente dal D.Lgs. 276/2003 D.Lgs. n. 124/2004, Legge n. 192/2012, in particolare:
° per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “job on call” ~ lavoro a chiamata;
' per il lavoro ripartito o "job sharing";
' per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio;
Art. 48 Lavoro a Progetto
E” definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più
ro etti s ecifici o ro ammi di lavoro determinati dal committente e estiti autonomamente dal
8 E
43


ART 15-21

PASSAGGIO DI QUALIFICA
An. 15 - Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto 0 a quelle corrispondenti
al livello superiore che abbia successivamente acquisito, owero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori svolte senza soluzione di continuità, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e Passegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora
la prestazione medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, il lavoratore non avrà diritto ad alcun avanzamento di livello e/ o di qualifica.
Art. 16 - Mansioni promiscue
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d”ordine di segreteria (quarto
livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio
(quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto all°insieme delle operazioni nei magazzini di
smistamento, centri di distribuzione e/ o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari; quarto livello - quinto livello), in caso di
mansioni promiscue si fara riferimento all°attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di
maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo
di addestramento e/o non abbia carattere accessorio o complementare. In tal caso, ferme restando le
mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete Finquadramento al livello superiore.
Art. 17 - Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora
il lavoratore percepisca, all°atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo
livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche
originarie. ln ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennita di
contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a
categoria impiegatizia, conserva Fanzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore
con mansioni non impiegatizie.
Art. 18 Indumenti da lavoro
L'azienda richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attivita lavorative, di indossare indumenti ed oggetti
di vestiario forniti dalla stessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale. Per quanto
riguarda l'utilizzo di specifici indumenti da lavoro, funzionali a garantire la tutela del lavoratore
nell'espletamento della propria attivita lavorativa, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/ 2008
sostitutivo del D. Lgs. n. ex 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 19 - Attività stagionali
Ferma restando la primaria necessità di perseguire utfoccupazione stabile, qualora l'azienda svolga attivita
stagionali, motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell'anno, purché di durata non
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inferiore a 60 giorni lavorativi, dovrà richiedere alle OO. SS. stipulanti il presente CCNL, la sottoscrizione
di apposito accordo aziendale al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità
delle prestazioni.
Art. 20 Lavoro a tempo determinato
Le assunzioni con contratto di lavoro a termine sono regolamentate secondo le modalità ed i termini dettati
dal D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 e dalla L.30/2003, del DLgs n.276/03, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla Legge n. 92/2012.
Le parti, altresì, stabiliscono che:
1) in caso di malattia, la conservazione del posto è limitata ad un pexiodo massimo pari ad 1/3 della durata
del contratto, con un minimo di 30 giorni. La durata del contratto sara prorogata di un tempo uguale a
quello previsto per la conservazione del rapporto, salvo il venir rneno della causa che ha giustificato
Papposizione del termine;
2) In caso di dimissioni di lavoratori qualificati, il termine di preawiso è uguale a quello dovuto dai
lavoratori a tempo indeterminato. Per i lavoratori con qualificlie superiori o altamente specializzati, il
periodo di preawiso non potrà essere inferiore al 20°/o della durata del contratto zi termine;
3) ai sensi della Legge n. 92/ 2012, in caso di prima assunzione con contratto a tempo determinato di durata
non superiore ai dodici mesi, non è previsto lbbbligo di motivarne la causa. ll contratto a termine cosi
stipulato non è prorogabile;
4) in caso di riassunzione, di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a
sei mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 20 giorni; per i contratti a termine di durata
superiore a sei mesi, Fintervallo è stabilito in 30 giorni;
la durata dell'interval1o è di 20 giorni in caso di riassunzione con contratto a termine dello stesso lavoratore;
5) nei limiti del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito della stessa unità produttiva, è inoltre
possibile assumere con contratto a tempo determinato, anche senza motivazione, nei seguenti casi:
- awio di nuove attività;
- lancio di un prodotto e/ o di un servizio innovativo;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo
progetto di ricerca e sviluppo;
- rinnovo e/ o proroga di una commessa esistente;
› altre ipotesi potranno essere previste e concordate in sede aziendale;
5) le aziende che operano essenzialmente nel campo degli appalti, sia pubblici che privati, considerata la
ten-iporaneità della prestazione, possono assumere i lavoratori da impiegare in detti appalti con contratto a
termine, con la seguente motivazione: “am//:lo per 1*///fa la d/mata da//'appa/fa raflferifl dal mr/Imi!/ente, fan Jcadefzça
prevíita 1'/ _ . . 'È
6) il termine è altresì giustificato dai lavori di carattere stagionale e nelle altre ipotesi previste e concordate a
livello aziendale;
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7) il contratto a termine non può durare oltre i 36 mesi;
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
Titolo III
MANSIONI E DETTAGLIO LIVELLI
Art. 21 (Declaratoria)
Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende dei lavoratori con altissima professionalità, le
Parti rawisano l”utilita di attivare una figura intermedia tra il quadro ed il personale dirigente.
Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale è individuata nel Quadro di
Direzione. Questa qualifica non è contraddistinta dallo svolgimento di specifiche mansioni o ruoli
all'interno del ciclo lavorativo aziendale ma dalla libera valutazione, effettuata dalfazienda, del valore
aggiunto apportato dal lavoratore interessato all°interno deLl°azienda.
Sono considerati "Quadri di Direzione" coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.l90/ 85 e
dalla contrattazione collettiva per l'appartenenza alla categoria dei quadri, i prestatori di lavoro subordinato,
esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza sulla
base di strategie e programmi aziendali pre-definiti e posseggono uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a di endenti cui è conferita dall'im resa con dichiarazione formale ed es licita la ualifica di uadro di
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direzione;
(b) quadri con responsabilita di sedi 0 autonoma unità produttiva che assornmino almeno tre dipendenti
compreso il quadro di direzione.
(c) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilita gestionali anche nella condizione e nel
coordinamento di risorse e persone, in settori o in servizi di particolare complessità operativa;
(d) siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilita ed elevata professionalità di tipo
specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e Pattuazione
degli obiettivi delfimpresa, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia
nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione controllandone la regolare
esecuzione e rispondendo dei risultati.
(Accesso alla qualifica)
La qualifica di Quadro di Direzione è attribuita liberamente dall'Azienda ai lavoratori che, secondo il suo
insindacabile giudizio, abbiano maturato idonee competenze professionali e abbiano dimostrato il proprio
impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Trattandosi di una qualifica mcritocratica, non è
previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica owero nel ruolo,
La nomina deve essere comunicata all°interessato in forma scritta unitamente alla lettera di accordo sui
contenuti economici e/ 0 normativi per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente
contratto collettivo.
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La nomina sara .rr/Øzzdífe sino alla sua awenuta certificazione da parte dell'Entebilaterale che lo comunicherà,
quale sia l”esito del lodo, con raccomandata all'Azienda ed al Quadro.
( Vlinimi retributivi)
Per la qualifica di Quadro di Direzione e richiesta una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i
Quadri maggiorata del 10%.
Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricomprese le altre voci che normalmente
compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi
aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione
collettiva/ territoriale/ aziendale.
Sono considerati Quadri, ai sensi della legge del 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni, i
lavoratori che, ai sensi del RDL n. 1130 del 1 luglio 1926 e succ. modd., abbiano idoneo titolo di studio e/ o
un'adeguata formazione e/o una preparazione professionale specialistica, inquadrabili nella seguente
declaratoria:
I lavoratori che, in assoluta autonomia operativa, ricoprendo funzioni direttive, di indirizzo e di
coordinamento e gestendo il lavoro di altri dipendenti, svolgano mansioni di completa responsabilita, che,
per competenze professionali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire al processo economico
dell'impresa sostanziali apporti.
Ricercatori e Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale
(Definizione di Ricercatore)
Per ricercatore si intende il lavoratore che, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro,
svolga la sua intera attività lavorativa nel campo della ricerca senza nessun altro compito 0 mansione che lo
colleghi, in qualsiasi modo, all”attivitå produttiva dell'azienda,
La partecipazione ad attività di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non è configurata come ostatíva
alla qualifica di ricercatore, purché non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi al.l'anno.
(Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale)
Per Quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il Quadro che garantisca nello
svolgimento della sua attività di lavoro e/ 0 di coordinamento dell'attività di un ufficio/reparto quelle
competenze professionali che caratterizzino, in senso esclusivo, la validità del processo produttivo svolto.
(Periodo sabatico)
E' facolta dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a
tempo indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare
corsi di aggiornamento e/ o riqualificazione.
L'utilízzo di questo arco temporale potrà awenire secondo le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta all'azienda almeno 90 giorni prima clell'inizio del periodo di aspettativa;
b) non contestuale presenza di altri ricercatori/ quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale già in
aspettativa per analogo motivo. Nelle aziende con più di 10 ricercatori/ quadri, il numero degli
utilizzatori contemporanei è elevato a due;
c) consegna al.l'azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15
giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l”effettivo svolgimento dei
corsi in Italia o all'estero.
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