collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con Porganizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell”attivitå lavorativa.
TITOLO VI
LAVORO INTERMITTENTE
O JOB ON CALL
O LAVORO A CHIAMATA
Art. 49 Lavoro intermittente (]o|J on call - lavoro a chiamata)
Il contratto di lavoro intermittente, introdotto dal Dlgs, n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n.
92/ 2012,è conosciuto anche come “job un fa//” o “lavoro a chiamata”.
Nel contratto di lavoro intermittente, il dipendente non effettua la prestazione lavorativa con continuità, ma
si pone a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarlo quando ne ha effettivamente bisogno (lavoro
a chiamata), nel rispetto di un periodo minimo di preawiso di 48 ore.
Si tratta di un lavoro intermittente che si verifica a determinate condizioni espressamente contrattualizzate.
Dette condizioni prevedono requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
- ai sensi dell°art. 1, lettera a), della Legge nr 92/ 2012, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro
anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di età.
› il ricorso al contratto a chiamata è consentito, indipendentemente dall'età, nei seguenti casi:
° line settimana (da intendersi dalle ore 8:00 del giorno di venerdi alle ore 24:00 del giorno della
domenica), ferie estive, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali.
° per sostituire lavoratori assenti per cause irnpreviste;
' nelle ipotesi di commesse straordinarie, eventi e fattispecie di natura analoga di breve durata e
anche ricorrenti;
° attività promozionali, sorveglianza, servizi a congressi, meeúng e manifestazioni;
' per altre fattispecie previste e concordate a livello aziendale;
ll lavoro intermittente è una speciale tipologia di “contratto di lavoro” che può essere stipulato:
1) con obbligo di risposta alla chiamata mn lim/ram'/zlerlla di un 'íliderlnìtá di dzltbarliløi/ífàv): in questo caso il
lavoratore avrà dmtto ad una specifica indennità, oltre al normale compenso per le attività realmente
espletate. Tale indennità viene stabilita nella misura dell' 1% della paga oraiia.
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Qualora il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è
tenuto a darne tempestiva notizia, specificando, altresì, la durata delfimpedimento. In difetto, il lavoratore
decadrà dal diritto al.l'inclennítà di cui sopra. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
comportare anche la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa
al periodo successivo alfingiustificato rifiuto, e, non da ultimo, il risarcimento del danno eventualmente
subito (da quantificarsi in base a quanto sancito nel contratto individuale);
2) senza obbligo di risposta (rzemzna zhdcmlífâ).
In tutti i casi il contratto può essere stipulato anche a termine. Non si applicano le macro causali previste
dalla disciplina del contratto a termine (nun Ji app/im/la /e dll;/zaƒigío//i Me dim;b/i/:ana /a prarqga, rif que//e re/a/iue al
øinflauø del øarzlrzzflo ø a//a rurcerriøne nel tempi dípízì ca/ztrafƒí a femzine).
Lo stesso lavoratore può stipulare:
- più contratti di lavoro intermittente con più imprese
- un contratto di lavoro intermittente in contemporanea con altre tipologie contrattuali.
Il contratto intermittente 0 a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto
particolarmente in merito al rispetto del.l°ora.rio di lavoro e alla disponibilità.
Art. 50 Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietata:
- per sostituire dipendenti in sciopero;
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
- proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
27 della Legge 23 luglio 1991, ri. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente owero presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti 0 una riduzione dell'orai:io con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente;
Art. 51 Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato “ad substantiam” e “ad probationem” dei
seguenti elementi:
- indicazione delle ipotesi oggetdve o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
- indicazione della durata;
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\
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\
- luogo e modalità della disponibilità;
- preawiso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
- indennità di disponibilità, ove prevista;
- indicazione delle modalità di rilevazione della prestazione;
- indicazione delle forme e modalità in base alle quali il datore di lavoro è legittimato a richiedere la
prestazione, specificando nel contratto sia le modalità con cui awerrà la chiamata da parte del datore di
lavoro sia le modalità di conferma da parte del lavoratore
-tempi e modalità di pagamento della retribuzione e delle indennità di disponibilità
- le eventuali misure di sicurezza necessarie per i.l tipo di attivita svolta.
Non è necessario specificare nel contratto, né Forario né la collocazione temporale della prestazione
lavorativa né, ancora, le modalità con cui si devono alternare i periodi di lavoro e i periodi di non lavoro.
La comunicazione dell'assunzione - comunicazione obbligatoria - CO - deve awenire entro il giorno
precedente Pinstaurazione del rapporto. L°iscrizione nel libro unico - LUL - deve awenire come per la
generalità dei lavoratori.
Le parti hanno studiato e predisposto un contratto a chiamata tipo allegato B al presente contratto.
Art. 52 Indennità di Disponibilità
Il lavoratore ha diritto allìndennità di dispordbilità solo per i periodi in cui rimane a casa ad attendere la
chiamata del datore di lavoro.
L°indennitä viene corrisposta a consuntivo a fine mese.
L°indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto e determinata in misura mensile ed è divisibile
per quote orarie.
La misura delfindennitå di disponibilità è quantíficata nell°importo minimo mensile dl:
- 410 € fino al 30/09/2011
- 415 € per il periodo dall”1/10/2011 al 30/09/2012
- 420 € per il periodo dall°1/10/2012 al 30/O9/2013
Per la determinazione dell'i.tnporto orario occorre utilizzare il divisore fisso di 175 ore.
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Art. 53 Impossibilità temporanea
Nel caso in cui il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata a causa di
malattia o altro evento, dovrà informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata
dellìmpedimento.
La comunicazione deve awenire in base alla prassi seguita da altri lavoratori dipendenti (eszcertiñcato
medico). Per tutto il periodo in cui dura Yimpedirnento il lavoratore non matura alcuna indennità di
disponibilità.
Se il lavoratore non prowede ad informare tempestivamente il datore di lavoro perde il diritto all'indennità
di disponibilità per un periodo di 15 giorni.
Art. 54 Risarcimento
Il lavoratore, che si è obbligato contrattualmente e percepisce Yindennità di disponibilità, se oppone
un rifiuto ingiustificato alla chiamata del datore di lavoro rischia:
' la risoluzione del contratto
' la restituzione della eventuale quota di indennità di disponibilità già ricevuta in anticipo relativa al periodo
successivo alfingiustiticato rifiuto
' il pagamento di un congruo risarcimento del danno nella misura del 50°/› dell'importo delfindennita di
disponibilità.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o del.l'ai-mo l'indenn.ità
È corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Art. 55 Altri istituti contrattuali per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo II
Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.
TITOLO VII
LAVORO RIPARTITO O "JOB SI-IARING"
Art. 56 Lavoro ripartito
ll contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono
in solido Padempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente
CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
47
ti //ti
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionaltnente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di
loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale.
Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligaú,
sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le d.im.issioni e/ 0 il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'i.ntero
vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda all'altro lavoratore di continuare a prestare la
propria attivita lavorativa alle sue dirette dipendenze. In tal caso, il contratto di lavoro ripartito si
trasformerà in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati, l'altIo lavoratore, qualora
intenda conservare il proprio posto di lavoro, dovrà proporre al datore di lavoro un candidato alla
sostituzione, entro 7 giorni dall'evento. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del
sostituto, anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5,
Dlgs. 10.9.03 n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, sulfandamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° giugno all'Ente Bilaterale.
Art. 57 Soglie numeriche
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un'impresa aderente al presente CCNL,
qualora impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti attt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna
unita produttiva, i seguend limiti:
(Lavoratori dipendenti) (contratti flessibili)
Da O a 5 4
Da 6 a 10 7
Da 11 a 20 11
Da 21 a 35 16
Da 35 a 50 26
Per ogni scaglione
di 100 ulteriori 15
48
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di
somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'imprc-:sa ai sensi dei precedenti articoli, è
costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con
contratto di inserimento all`atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le
frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via
convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto
clell”attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle
seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 58 Gestione delle controversie.
In caso di controversie aventi ad oggetto i contenuti o Yapplicazione del presente c.c,n.l., le Parti, in
conformità ad uno spirito bilaterale, dovranno attenersi alla procedura di seguito indicata:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale
e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita presso lo stesso. In caso di mancato
accordo, le parti potranno rivolgersi alla DTL dove ha la sede l'irnpresa, secondo le procedure di legge;
3. per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte del lavoratore della copia degli atti
della vertenza all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'att:ività di analisi statistica e valutazione
giurisprudenziale.
TITOLO VIII
LAVORO ACCESSORIO
Art. 59 Lavoro Accessorio - prestazioni occasionali di tipo accessorio
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte senza Finstaurazione
di un rapporto di lavoro ( artt. 70-73 D.Lgs. 276/ 2003).
Come precisato dall'1NPS nella circolare n. 17/ 2010, si tratta di attivita lavorative di natura meramente
occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato 0 di lavoro
autonomo che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro
5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente (comma 1,
articolo 70, D.Lgs n. 276/2003 come modificato dalla Legge 92/2012 - Riforma Fornero).
//'
Tali attività devono inoltre essere svolte direttamente a favore delyutilizzatore della prestazione e senza il
tramite di intermediari (INPS, circ. 88/2009).
Art 60 Limite reddituale
In applicazione delle novita introdotte dalla Legge n.92/ 2012, dalla lettura del primo periodo del.l'art. 70 del
D.Lgs n. 276/2003, e data la facoltà di attivare rapporti di lavoro accessorio nel rispetto esclusivamente di
un lirnite di carattere economico (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012).
Le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a
compensi superiori a euro 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell”anno precedente.
Fermo restando nel corso di un anno solare il limite complessivo predetto, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori ad euro 2.000,00, anche questi rivalutati annualmente
(comma l, art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 come modificato dalla Legge 92/2012).
Qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, la prestazione accessoria
espletata nei suoi confronti non può dar luogo a compensi superiori ad euro 2.000,00 di voucher; in caso
contrario vige esclusivamente il limite complessivo annuale di euro 5.000,00.
Art. 61 Ambito applicativo
Dal 18 luglio 2012 possono essere rese “attivita lavorative di natura meramente occasionale” nella generalità
dei settori produttivi.
Art. 62 Adempimenti dei committenti
a) Comunicazione obbligatoria
I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno Pobbligo di comunicare all°lNAlL, prima
dell'inizio della prestazione:
- i propri dan' anagrafici e codice fiscale
- Panagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale
- il luogo dove si svolgerà la prestazione
- le date presunte di inizio e di fine attività lavorativa. In conformità alla nota dell'INAlL n. 6464/ 2010, la
comunicazione deve indicare l'intero atto temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale
accessorio del prestatore, anche se esteso a più Eine settimana, giorni alterni della settimana 0 settimane
alterne nell°arco di più mesi.
50
b) Pagamento delle prestazioni
Ai sensi dell'art. 72, comma 1, D.L s 276 2003 come modificato dalla Le e 92 2012 il a amento delle
E gg › P 8
prestazioni awiene tramite la consegna da parte del committente di buoni, anche detti voucher, di valore
predeterminato, orari, numerati progressivamente e datati, che devono essere riscossi automaticamente dal
lavoratore presso un qualsiasi ufficio postale.
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'art.72 del D.Lgs. n. 276/2003, sono
computati ai tini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rirnborso spese forfettarie.
ln conformità a quanto stabilito dall'INPS con circolare n. 104/ 2008 e n.76/2009, le attività di lavoro
occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né
alfassegno per il nucleo familiare.
c) Voucher telematici e voucher cartacei
Sono previsti voucher telematici e voucher cartacei.
Il voucher telematico utilizza una carta magnetica; i buoni cartacei possono essere acquistati presso le sedi
INPS.
Nel caso di voucher telematici i restatori di lavoro sono tenuti ad effettuare Faccreditamento ana afico
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:esso l'lNPS al fine della corretta estione delle osizioni contributive individuali.
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Per gli ulteriori adempimenti connessi all”utilizzo dei voucher sopraderti, per quanto non espressamente
specificato si rinvia alla normativa vigente in materia.
TITOLO IX
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Art. 63 Orario di Lavoro
La durata normale del lavoro effettivo e fissata in quaranta ore settirnzmali suddivise in sei giorni lavorativi.
La durata media dell”orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48
ore, comprese le ore di straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici
mesi a fronte cli ragioni obiettive, tecniche inerenti allbrganizzazione del lavoro e/ o collegate alla tipologia
di attività.
51
Nella settimana lavorativa si potrà superare il limite di 48 ore settimanali purché vi siano settimane
lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore
medie nel periodo di riferimento.
L'attività potrà essere concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri in modo da realizzare una efficiente
gestione dei fattori produttivi.
L'ente bilaterale ha il compito di predisporre un nastro di orari multi - periodale per i vari settori di adesioni
del terziario.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai flni
contrattuali.
La durata massima dell'orario di lavoro, pari a 48 ore medie nel periodo di riferimento, si applica anche nei
confronti degli apprendisti maggiorenni.
Le suddette lirnitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui alllart. 1, RDL 15.3.25 n.
692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955.
Il lavoro svolto nella giornata di domenica, darà diritto ad una maggiorazione pari al 10 per cento per ogni
ora lavorata. L”orario di lavoro sarà esposto nei locali dell'azienda.
Art. 64 Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata si rimanda alle
leggi vigenti in materia.
Art. G5 Riduzione dell'orario
Le parti concordano una riduzione dell'orario annuale pari a 72 ore relative alle festività religiose abolite
dalla legge n. 54/77 e successive modificazioni.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali
retribuiti della durata di una giornata intera o di mezza giornata. Tenuto conto delle particolari
caratteristiche del settore, i permessi saranno [miti individualmente in periodi di minore attività e mediante
rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
In presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalita di godimento dei
suddetti permessi, diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a 32 ore annuali, previa
programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere
inferiori a 1 ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento
della scadenza oppure potranno essere finiti, con le medesime modalita sopra previste, entro e non oltre il
30 giugno dell'anno seguente.
52
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/ o di rapporti di lavoro iniziati e/ o conclusi nel corso dell'anno, ai
fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno
cui-nulate.
La somma cosi ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario,
nonché per Peventuale frazione residua pari 0 superiore a 15 giorni.
La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.
Per l”area degli alberghi e campeggi, nel caso di prestazione lavorativa ridotta e/ 0 dì rapporti di lavoro
iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13ma mensilità, 14ma
mensilità, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi.
I permessi di cui sopra non maturano peri periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Art. 66 Distribuzione orario di lavoro giornaliero
Iforario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui
determinazione e durata è demandata alla contrattazione aziendale, come pure i turnídi riposo settimanale e
dei congedi a conguaglio, nonché i turni di servizio, tenendo conto delle esigenze dei soci lavoratori e dei
lavoratori dipendenti.
Ferma restando la durata normale dell'orari0 settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo
consecutivo ogni 24 ore. ll riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Per il personale di sala, ricevimento e portineria la fascia oraria giornaliera è di 14 ore e di 12 ore per il
ICSÈBHÈC PCISOIIØIC-
Art. 67 - Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino.
Le maggiorazioni per lavoro notturno previste nell'apposita voce di trattamento economico dello
straordinario, sono applicate perle ore di lavoro notturno svolte come descritto al precedente comma, salvo
diverse previsioni della contrattazione integrativa. Per i soli lavoratori con qualifica notturno la
maggiorazione è del 12%.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le 8 ore medie
giornaliere.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, RD 10.9.23 n. 1955 e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3, legge 22.2.34 n. 370, non viene preso in
considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento.
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Le condizioni di cui al comma precedente s'intendono realizzate anche mediante Yapplicazione degli orari
plurisettimanali da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello e/ o nei contratti integrativi.
Qualora Passegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro e il
lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui al presente contratto.
Specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al corni-na precedente e individuare ulteriori
soluzioni per il caso in cui Yassegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile possono
essere definiti dai contratti integrativi.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende prowederanno agli adempimenti di cui agli
artt. 8 e 10, Dlgs. n. 532/99.
Art. 68 Ore non fruire
Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e le ore della flessibilità non fruire per comprovati
impedimenti personali, non vengono retribuite ma riversare nel “monte ore” e danno diritto al recupero
obbligatorio.
Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato:
- dal 6° al 10° mese successivo alfaccantonarnento con accordo tra azienda e lavoratore;
› dall°11° al 24° mese successivo all'accantonarnento il recupero può essere stabilito dal lavoratore
previo preawiso al datore di lavoro.
Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro, nei sei mesi successivi, a fissare il recupero previo
accordo con il lavoratore.
In mancanza di accordo il datore di lavoro prowederà unilateralmente nei sei mesi successivi al termine
suddetto.
ll lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo in caso di cessazione del rapporto di
lavoro.
Art. 69 Personale extra e di rinforzo
Ai sensi del comma 3° dell'articolo 23 della Legge n. 56/ l987 e leggi segg. è consentita Fassunziorie diretta
dei lavoratori extra per periodi non superiori a tre giorni e nei seguenti casi:
- banchetti;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico quali: meeting, convegnifiere,
congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi ed eventi similari.
La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla
contrattazione di II livello o aziendale tenuto conto della classe delfesercizio e delle condizioni locali.
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