sabato 23 novembre 2013

33-43 ccnl

La concessione dell'aspettativa da parte dell'Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il
periodo di astensione dal lavoro non vi sara retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà Panzianità di
servizio.
(Norme di salvaguardia)
Lìxccesso all'istituto del periodo sabbatico non potrà awenire prima del raggiungimento del quarto anno di
anzianità di servizio.
In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale,
dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell'attivita lavorativa.
La concessione delfaspettafiva per aggiornamento professionale potrà awenire solo per archi temporali
ricompresi tra il trimestre e Fanno.
Orario part-time
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part›Tirne, con il limite minimo
di 20 ore mensili. L'orario di lavoro dei Quadricon contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in
giornate lavorative di minimo 4 ore.
(Formazione ed aggiornamento)
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e migliorare la gamma dei servizi offerti, le
aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei
Quadri, con costi a carico delle aziende, 0 dei Fondi lnterprofessionali di Formazione Continua, anche
mediante Yattivazione di progetti collegati a programmi europei. Le giornate di formazione saranno
considerate lavorative.
(Assegnazione della qualifica)
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia awenuta in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un
periodo di oltre 180 giorni di calendario.
(Polizza assicurativa)
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenú da colpa grave 0 dolo, e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta, altresì, ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
(Orario Flessibile)
33
š



Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri cli fornire sino ad un massimo di
12 settimane annue di orario flessibile,
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un
periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore
settimanali.
Nel caso di applicazione dellbrario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore
prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'lrnpresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli
interessati con un preawiso di almeno 30 giorni e inviare copia della comunicazione al CST competente che
prowederà, nel rispetto delle nonne sulla privacy, a trasmettere all°Ente Bilaterale i dati per la rilevazione
statistica dell'utilizzo del presente strumento.
(Orario annuale)
l quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono
direttamente a contatto con la clientela, owero collegati con l'orario di apertura al pubblico, potranno
determinare Particolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.
Tale libera articolazione dell'orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida:
a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b) comunicazione scritta dell'articolazione del.l°orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano
orario dell°anno successivo;
c) accettazione da parte dell'azienda: decorsi 7 giorni dalla comunicazione, la proposta si intenderà accolta
per tacita accettazione;
d) per le donne-quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c).
Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione all'Ente Bilaterale per la rilevazione statistica dell'util.izzo
del presente strumento.
Indennità di funzione.
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria:
-Categoria Quadri di Direzione: Firnpresa corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati, un'indennità
di funzione pari a € 240,00 lordi per 14 mensilità.
-Categoria Quadri e Quadri/Lavoratori con alto contenuto Tecnologico-Professionale: l'i.n-ipresa
corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati urfinclennítà di funzione pari a € 220,00 lordi per 14
mensilità.
34



Cointeressenza
Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più elevato rendimento del1'impresa e di una
concreta collaborazione tra datori di lavoro e appartenenti alle categorie direttive o addetti ad alto
contenuto tecnologico professionale e con qualifica di Quadro, potrà essere convenuto, in tutto o in parte,
il sistema di retribuzione a cointeressenza.
I criteri della cointeressenza devono essere stabiliti d'accordo tra datore di lavoro e i Quadri di direzione
e/ o lavoratori ad alto contenuto tecnologico con la qualifica di quadro e dovranno risultare dal contratto
individuale o da altro documento scritto.
In ogni caso, lo stipendio totale annuo spettante alfimpiegato non potra essere inferiore a quello previsto
dal Contratto nazionale e dai contratti territoriali perla categoria alla quale il quadro appartiene.
TITOLO IV
CONTRATTO APPRENDISTATO
Art. 22 Disciplina dell'apprendistato
Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprel1distato, che ha Pobiettivo di dare un forte
contenuto formativo a tutta la riforma dell'intero istituto, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale
privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per agevolare e
incrementare l'i.ng1:esso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all'Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative, dei
contenuti e delle relative competenze, i.n particolare È rimessa all'Ente Bilaterale Fapprovazione del piano
formativo del giovane apprendista che si intende assumere.
Art. 23 Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto
di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per Pespletamento del dir_itto~dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendismto per l'acquisi2ione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art. 24 Durata
1) La Riforma Fomero ha introdotto una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni del
contratto di apprendistato.
35
/' ^
/,



2) Il limite di durata minima non si applica agli apprendisti smgionali, per i quali -unico caso- è
possibile frammenrare il contratto sulla base di tanti micro-rapporti di durata anche inferiore, in un arco
temporale molto ampio che viene stabilito in 48 mesi.
3) ll contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire la professionalità propria dei livelli
dal 2° al 6°.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti
modalita:
Inquadramento finale Durata (mesi)
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
Livello 6
48rnesi
481-nesi
36 mesi
36 mesi
24rnesi
Art. 25 Proporzione numerica
È ammessa Fassunzíone di apprendisti nella misura di 1 apprendista per ogni maestranza qualificata e/ o
specializzata per le aziende che occupano lino a 9 dipendenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 9 il rapporto è di 3 apprendisti per ogni 2
maestranze specializzate e/ o qualificate.
È confermata la possibilità di assumere fino a 3 apprendisti per le aziende che hanno meno di 3 lavoratori
qualificati.
Art. 26 Limite all'assunzione
Per le imprese che occupano oltre 10 dipendenti la possibilita di assumere nuovi apprendisti è subordinata
al mantenimento in servizio di almeno il 50% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti.
Per il periodo decorrente dal 01.09.2012 al 31.08.2015 la suddetta percentuale è ridotta al 36%;
Non si computano i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni 0 licenziamento
per giusta causa.
Rientrano, invece, nel computo gli apprendisti licenziati per giustificato motivo soggettivo oppure
oggettivo.
In caso di mancato rispetto della suddetta percentuale è possibile comunque assumere un solo altro
apprendista.
36



In caso di violazione del suddetto obbligo i nuovi apprendisti assunti sono considerati lavoratori subordinati
a tempo indeterminato (ln dalla data di assunzione.
L'obbligo di conferma del 50°/o degli apprendisti non si estende alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in caso di recesso da parte del datore di lavoro, alla fine
delfapprendistato è dovuto un contributo all'lNPS pari al 50 % del trattamento iniziale di ASPI.
Art. 27 Procedure di applicabilità.
a) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano
formadvo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale,
previste dalle norme contrattuali nazionali del terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il
proprio parere di conformità il rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di
apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall°azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
b) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale - apprendistato di alta formazione
e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell”art. 1, D.lgs. n. 167/2011,
l'i.nolti'o del piano formativo previsto al punto a) del presente articolo sarà effettuato al fine di verificare
tramite Fosservatorio territoriale la diffusione e Futilizzo di tale tipologie contrattuali.
A11. 28 Periodo di prova
Compíuto il periodo di prova, Yassunzione delfapprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore
ualificato in uadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il uale è reci roco il diritto di
Cl <1 fi P
risolvere il rapporto senza preawiso.
A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.
La durata massima del periodo di prova non potra superare i seguenti limiti:
- Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario
› Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo
- Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo
- Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo
37
e
/ti \t



Art. 29 Trattamento retributivo
ll trattamento economico per gli apprendisti è il seguente:
-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto Fapprendistato per
la prima metà del periodo di apprendistato;
-1 livello inferiore a quella in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto Fapprendistato per
la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine delfapprenclistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per Paequisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6 livello di
inquadramento, Pinquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7 livello per la prima metà
della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di eottimo.
Art. 30 Trattamento normativo
L”apprendista lia diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto per
ilavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli È stato assunto.
I lavoratori apprendisti avranno diritto al godimento di ore di permesso nella misura di gruppi di 4 0 di 8
ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolire dal combinato disposto della
Legge 5 marzo 1977, n.. 54, e del DPR 28 dicembre 1985, n.. 792.
l permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori
che non impliehi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell°attività produttiva.
I permessi non fruiti entro l°anno di maturazione decadranno con conseguente diritto del lavoratore al loro
pagamento, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque entro e non oltre il 30 giugno
del.l'anno successivo.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60°/n della prestazione a
tempo pieno, fermo restando per Yapprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate
indicate nelle tabelle a e b.
Art. 31 Malattia
Durante il periodo di malattia Fapprendista avra diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tte giorni di malattia, lirnitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad
un'indennitå pari al 60°/o della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
38



b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso ad un'inclennità a carico del datore
di lavoro, pari al 60% delle retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 32 Referente per Papprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/ 2011, Pattuazione del programma formativo,
nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e dalle previsioni contenute nel presente accordo, è
seguita dal referente per Papprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'awio
dell'attività formativa.
ll referente interno per Fapprendistato, ove diverso dal titolare dellìmpresa stessa, da un socio owero da un
familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dalfirnpresa nel piano
formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che
Papprendista conseguira alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per Fa rendistato rofessionalizzante in caso Fazienda intenda awalersi er1'ero azione della formazione
PP P ›P 8 ›
di una struttura esterna, quesfultima dovrà mettere a disposizione un referente per Yapprendistato
prowisto di adeguate competenze.
Art. 33 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per Facquisizione di
competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo
datore, anche ai fini dell'assolviment0 degli obblighi formativi, purché per la formazione
professionalizzante, Yaddestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e
Paliro, unfinterruzione superiore ad un anno.
Art. 34 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha Fobbligo:
a) di impartire o far impartire nella sua azienda, alfapprendista alle sue dipendenze, Pinsegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
la) di non sottoporre Papprendista a lavorazioni retribuite a cottomi né in genere a quelle a incenúvo;
c) di non sottoporre Papprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenii alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire alfapprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della
formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all°intemo
dell'orario di lavoro;
39
\




e) di accordare all”apprenclista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19,20,2l.
Art. 35 Doveri dell'apprendista
Uapprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartitì;
b) prestare la sua con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano
formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
cl) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto collettivo e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le
norme contrattuali di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un
titolo di studio.
Art. 36 Sfera di applicazione
Uapprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto alfacquisizione di
specifiche competenze professionali, è ammesso nell'arnbito della presente disciplina contrattuale per tutte
le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del
personale, con esclusione delle figure professionali di cui ai punti n. 21) 23) e 24), art.14 del presente
contratto collettivo.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e
“protocollista”);
ln) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale
risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legahnente
riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e possibile instaurare rapporti di apprendistato
anche con giovani i.n possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale
idonei rispetto alfattività da svolgere.
40



Art. 37 Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso
modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato alfacquisizione dell”insieme delle
corrispondenti competenze.
Il percorso formativo de}.l'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello
dìnquadramento che Yapprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima che può avere il
contratto di apprendistato fissato dall'art. 24.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle
TABELLE A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico - pratica delfapprendista, vengono indicate nella
TABELLA A e B le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di
anticipare in tutto 0 in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà awenire
anche attraverso supporti informatici e fogli lìrma.
Art. 38 Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo
strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti elearning ed in tal caso Fattività di
accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento 0
video-comunicazione da server remoto.
Qualora Pattivitå formativa venga svolta esclusivamente alfinterno dell”azienda, l'azienda dovrà essere in
condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze
richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano
formativo.
Art. 39 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà Pawenuta formazione e darà
comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo
dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per Fimpiego i nominativi degli
apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto owero sia stato trasformato, entro il termine
di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
. 41
,,
ƒ/
/ Y- _
“ \



ln assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche
ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Art 40 Qualifica con durata fino a cinque armi
lncoerenza con quanto indicato dal Ministero Del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre
2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli
delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile Fattivazione di contratti di apprendistato per periodi
formativi superiori ai tte anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali
prevedono una durata fino a 60 mesi.
Art. 41 Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e Yapprendista, con Passistenza delle
Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all'Enre
Bilaterale Nazionale  il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali,
possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale  la veriflca della conformità
del.l'addestramenro degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere; a condizione
che questo non abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà
sindacale,
Art. 42 Apprendistato in cicli stagionali.
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è
comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo
svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 36 mesi
consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata
eventualmente rese nell'interval.lo tra una stagione e 1'altra.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la
contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Art. 43 Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti
per i lavoratori qualiñcati.
L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 44 Risoluzione del rapporto
ll rapporto di apprendistato si estingue:
42



"' al compimento del periodo di formazione cosi come stabilito da contratto;
' per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
' per awenuto conseguimento della qualifica; nel corso del rapporto Fapprendista ha diritto alla
valutazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati.
A11. 45 Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali
che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per Yattuale vigenza triennale all'Ente
Bilaterale .................... ..
TITOLO V
IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 46 Premessa.
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Legge Biagi"(D.lgs. n.
276/2003) ad oggi debitamente integratiôdalla "Riforma Fornero" (Legge del 18. O7. 2012 n.92) con
particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità
strutturale e organizzativa all'impresa ed una migliore capacità occupazionale dei lavoratori inoccupati e
disoccupati. Le singole tipologie negoziali, disciplinate negli articoli che seguono, rappresentano il momento
più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un
bilanciamento di tutele, frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Art. 47 Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato Legge 18.07.2012
ri. 92, e precedentemente dal D.Lgs. 276/2003 D.Lgs. n. 124/2004, Legge n. 192/2012, in particolare:
° per il lavoro intermittente: lavoro intermittente o “job on call” ~ lavoro a chiamata;
' per il lavoro ripartito o "job sharing";
' per il lavoro accessorio o prestazioni occasionali di tipo accessorio;
Art. 48 Lavoro a Progetto
E” definito come rapporto di lavoro personale e senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più
ro etti s ecifici o ro ammi di lavoro determinati dal committente e estiti autonomamente dal
8 E
43


Nessun commento:

Posta un commento