sabato 23 novembre 2013

55-70 CCNL

In mancanza di accordi locali il compenso orario da corrispondere è quello uguale ai lavoratori assunti a
tempo indeterminato dello stesso livello maggiorato del 20%.
Art. 70 Lavoratori dìscontinui o di semplice attesa 0 custodia
L'orario settimanale per i soci lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 48 ore.
Sono considerati lavoratori cliscontinui le seguenti figure professionali:
- interpreti addetti al ricevimento;
› custodi;
› guardiani diurni e notturni;
~ personale addetto a mansioni di semplice attesa;
› portieri;
- autisti;
~ uscieri ed inseiviemi;
- addetti al carico e scarico;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione.
- per i lavoratori, di ogni qualifica e mansione, impiegad nelle aziende di distribuzione e
commercializzazione carburanti Poraiio settimanale sarà di 45 ore;
TITOLO X
PART-TIME
Art. 71 Lavoro parziale o part-time
ll contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Il rapporto a tempo parziale è considerato uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la ilessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di
attività nel.l'ambito della giornata, della settimana o del.l'anno e nel contempo afornire una risposta valida ad
esigenze individuali dei lavoratori.
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Questo contratto può essere esteso anche ai soci e ai dipendenti assunti a tempo determinato o con
contratto di inserimento.
Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo:
- Orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto;
- Verticale: a tempo pieno nell'arco della giornata, ma solo per determinati periodi della settimana, del mese
0 dell°anno;
- Misto: per periodi, orizzontale e per altri verticale.
Non è più necessaria la comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del
Lavoro.
Comunque il datore è tenuto annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove
esistente, Pandarnento delle assunzioni a tempo parziale e Yeventuale ricorso al lavoro supplementare.
Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai tini della prova valgono i periodi
previsti per gli eguali livelli a tempo pieno previsti dal presente CCNL.
Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla
settimana e al mese.
Possono essere previste clausole cosiddette flessibili o elastiche. Nel contratto a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato, il datore ha facoltà di richiedere al dipendente lo svolgimento di
prestazioni supplementari, dovendosi intendere per ore supplementari quelle prestate oltre Yorario
concordato nel contratto individuale, purché nei limiti de}l°orario a tempo pieno (40 ore settimanali).
Si prevede espressamente che nel part-time di tipo orizzontale sia consentito il ricorso al lavoro
supplementare e che questo possa essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo determinato. Ciò non
esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
misto, purché rimanga inferiore all°orario normale settimanale.
Art. 72 Lavoro supplementare
Le prestazioni di lavoro supplementare, così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti
dell'orario di lavoro settimanale dei dipendenti a tempo pieno, richiede il consenso del lavoratore
dipendente a tempo parziale.
Il rifiuto del lavoratore dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di
licenziamento.
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TITOLO XI
CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE
Art. 73 Flessibilità
A) Orario multi periodale
In relazione alle peculiarità del settore terziario e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende
potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi pluriscttimanali,
intendcndosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una 0 più
settimane, prestazioni lavorative di durata superiore a quella normale e per le altre, a compensazione,
prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore alle
41 ore fino alle 48 ore non darà diritto a com cnso er lavoro straordinario mentre er le settimane con
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prestazioni di durata inferiore a quella normale, non avrà luogo alcuna riduzione della retribuzione
ordinaria.
ll numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quella
normale, non potrà superare i dodici mesi, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale cli
legge.
B) Recupero
In occasione dei periodi di maggiore intensità lavorativa e nel.l'interesse delle aziende operanti nel settore
terziario, L'Ente Bilaterale prowederà a fissareil maggior numero di ore da prestare settimanalmente oltre le
40 ore, con un sistema diversificato, che preveda il recupero delle maggiori ore prestate anziché la riduzione
della prestazione lavorativa.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio, il cui
godimento awerrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data
dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Il monte ore annuo da utilizzarsi per il recupero non potrà superare le 90 ore.
Art. 74 Maggiorazione
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, anche a tempo determinato, è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
La maggiorazione retributiva è quella prevista nel presente contratto.
È possibile per necessità lavorative modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a
tempo parziale (r/ai/.ro/a f/e.r.ri/21'/e).
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V,



Con l'accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il
diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale.
La retribuzione, nonché i vari istituti contrattualiyengono calcolati proporzionalmente alle ore
effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti potranno concordare le
modalità della prestazione del lavoro part-Lime per quanto concerne Papposizione delle clausole elastiche e
flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
Art. 75 Modalità di applicazione
L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/ o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo 0 sostitutivo
che autorizzano Papplicazione delle clausole flessibili od elastiche.
ll termine di preawiso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno cinque giorni.
Art. 76 Clausole flessibili- retribuzione
Le parti, in merito al lavoro a tempo parziale, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo 0 sostitutivo
Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito delfapplicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le
sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,S%
da calcolare sulla quota di retribuzione.
Art. 77 Clausole elastiche - retribuzione
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo
del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Art. 78 Condizioni speciali
Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo
del compenso per la prestazione del lavoro a seguito delfapplicazione di clausole flessibili od elastiche su
ogni altro istituto.
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In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte
delfapplicazione di clausole flessibili e/ o elastiche le parti interessate possono concordare urfìndennità
annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cuinulabili, da corrispondere per quote mensili.
Ifeventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di prowedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di
denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno
nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali debitamente comprovare.
La denuncia, in forma scritta, potra essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del
patto e dovrà essere accompagnata da un preawiso di almeno un meset
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, owero il suo incremento i.n
applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preawiso di almeno un mese.
TITOLO XII
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 79 Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Nell'applicazione dell'orario flessibile, le ore lavorate nel periodo di riferimento, non danno luogo a lavoro
straordinario.
Il ricorso a prestazioni lavorative supplementari e straordinarie deve esser contenuto, previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso
cronologicamente annotate e riportate nel libro unico del lavoro.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso in relazione az
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a) casi di esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso Yassunzione di altri
lavoratori;
b) casi di forza maggiore;
c) casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e
immediato owero ad un danno alle persone o alla produzione dei beni e dei servizi;
d) eventi particolari, quali mostre, fiere, serate a tema, feste cittadine, eventi di moda e/o di promozione
turistica;
e) allestimento di servizi per eventi particolari,preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 11.24, sostituito dall°art. 2 comma 10, legge 24 dicembre 1993 ri 537, e in
tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive
stabilite nel presente contratto.
La liquidazione del lavoro straordinario sara effettuata di norma alla fine del periodo mensile di paga in cui
il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa 0 custodia, le
maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale sono:
1) 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° (quarantottesima)
ora settimanale;
2) 30°/o (trenta percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale;
3) 40% (quaranta per cento) straordinario notturno;
4) 50% (cinquanta per cento) straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla
legge, non può, in nessun caso, considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né può
ixasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro ordinario e straordinario valgono
le vigenti norme di legge.
Art. 80 Criteri di computo dello straordinario
Nel criterio del com uto dello straordinano i eriodi delle ferie annuali e di assenza er malattia non sono
,
presi in considerazione ai fini del computo della media.
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Inoltre, nel caso di lavoro straordinario se il ri oso com ensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è
,
previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui all'artícolo precedente al punto 2, le
ore di lavoro straordinario prestate non si con-iputano ai fini della media dell'orario di lavoro.
TITOLO XIII
FERIE, FESTIVITÀ, RIPOSO E PERMESSI
Art. S1 Ferie
ll lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la
settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro setulmanale, viene considerata di sei
giornate.
Le ferie non sono di norma frazionabili, sono un diritto del lavoratore irrinunciabile ed inalienabile, sono
monetizzabili e devono essere normalmente godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il
periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta
del lavoratore.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
del1'anno, owero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza
obbligatoria, le eventuali fede residue, fino alle quattro settimane, saranno fruite entro i 18 mesi successivi al
termine dell”anno di maturazione.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di
lavoro e lavoratori nell'arnbito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del
tempo libero.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse: le giornate di riposo settimanale spettanti per
legge; le festività nazionali e infrasettimanali; le giornate non più festiva agli effetti civili.
Conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono: le predette giornate di
riposo settimanale spettanti per legge; le festività nazionali ed infrasettimanali; le giornate non più festive
agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preawiso.
Durante le ferie al personale è dovuta la normale retribuzione di fatto.
Nella quantificazione del diritto alle ferie, non vanno dettatti gli eventuali periodi di assenza per maternità
obbligatoria, malattia 0 infortunio.
ln caso di prestazione lavorativa ridotta e/ o di rapporti di lavoro iniziati e/ o conclusi nel corso dell'anno, ai
soli iini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di
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mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26rni di un rateo di
ferie.
Su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di
attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per ragioni di servizio particolari, il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del
periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e
altresì, il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per Panticipato rientro che per tornare eventualmente
nel luogo di ferie.
L'eventuale insorgenza della malattia, tempestivamente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dall°lnps,
interrompe il decorso delle ferie.
Il personale che rimane nell”azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza
pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
Negli Istituti dell”ass\1nzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti
dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato
nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Art. 82 Festività
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:
festività nazionali:
' Anniversario dellaLiberazione25 aprile
' festa del Lavoro 1° maggio,
° fesm della Repubblica 2 giugno,
' giorno dell'unita nazionale 4 novembre
festività infrasettimanali:
' Capodanno 1° gennaio
' Epifania 6 gennaio
lunedì di Pasqua mobile
' Assunzione 15 agosto
' Ognissanti 1° novembre
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' Immacolata Concezione 8 dicembre
' S. Natale 25 dicembre
' S. Stefano 26 dicembre
' Patrono della Citta.
Nelle aziende della distribuzione e del commercio il godimento delle festività suddette verrà subordinato
alle esigenze aziendali.
Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
Al lavoratore assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere
corrisposta 1 giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio della lavoratrice, il
lavoratore ha diritto a un'i.ndennità integrativa di quella a carico INPS da corrispondersi a carico del datore
di lavoro.
Non è dovuto il trattamento di cui so ra nei casi di coincidenza delle festività so ra elencate con uno dei
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giorni di sospensione dal servizio 0 dalla retribuzione per prowedimenti disciplinari.
Al personale che lavora durante le suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la
retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo del 20%.
Art. 83 Riposi settimanali
Ogni sette giorni di lavoro il lavoratore ha diritto di un riposo consecutivo di almeno Z4 ore, solitamente
coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni › fanno eccezione le
seguenti casistiche:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato
mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicmorgarrizzativi di turnazione particolare owero
addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
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a) attività stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al servizio o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi
all'anno, owero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette
attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
b) i servizi e attività il cui Funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche owero soddisfi
interessi rilevanti della collettività;
c) attività che richiedano Pimpiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Art. 84 Interruzione - soste - sospensione - riduzione d'ora.rio - recuperi - intervallo per la
consumazione dei pasti
Riposo Giornaliero - Ferma restando la durata normale dell'otario settimanale di 40 ore, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fmito in modo consecutivo, fatte salve le attivita caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa Pínterruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui
durata non potrà essere inferiore a 2 ore.
Pause - Quando l'orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire al recupero
delle energie psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti, fino a 2 ore.
Pausa pasto - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un
massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente,
con la rappresentanza sindacale.
Soste - Per i periodi di sosta dovute a cause imprevíste, indipendenti dalla volontà del lavoratore
dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto
entro il mese successivo.
Sospensioni - In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore
dipendente questi ultimi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
Recu eri - ll recu ero delle ore di lavoro erdute a causa di forza ma 'ore o er le interruzioni o eriodi
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di minor lavoro concordati tra le OOSS sti ulanti il :esente contratto, è consentito urché i conse enti
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prolungamentí d°orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e siano disciplinati da un
accordo tra le patti
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Art. 85 Permessi retribuiti - ROL
Gruppi di quattro o di otto ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle quattro festività
abolire da combinato disposto della legge 54/ 1977 e del D.P.R. 792/ 85, verranno fruiti dai lavoratori.
I permessi per un totale di 72 (settantadue) ore annue saranno fruiti individualmente in periodi di minore
attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
delfattività produttiva.
I permessi non goduti entro la data del 31 dicembre di ogni anno saranno pagati con le spettanze del mese
successivo.
Salvo accordo aziendale che ne determini la fruibilità anche oltre la fine clell°anno.
TITOLO XIV
ASPETTATIVA, CONGEDI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 86 Aspettativa
Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere
concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzíanità ad alcun effetto,
continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad massimo
di 6 (sei) mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 5 (cinque) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti
per riprendere servizio è considerato dimissionario.
Qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, il datore può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 5
(cinque) giorni.
Al lavoratore di endente, ammalato a sua richiesta il eriodo di as ettativa sarà rolun ato er un ulteriore
P P P
periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie croniche 0 psichiche;
c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettaúva senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita
ad alcun altro effetto.
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Art. 87 Congedo per matrimonio
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di
congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
Durante tale periodo, decorrerå. la normale retribuzione mensile.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo
di 15 (quindici) giorni di calendario. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni
senza retribuzione.
Gli impiegati in congedo sono integralmente a carico del datore di lavoro e viene loro corrisposta la
normale retribuzione. Agli operai, invece, l'assegno per congedo matrimoniale viene erogato dal datore di
lavoro, e a seconda dellinquadramento previdenziale aziendale, è possibile che parte della reflibuzione sia a
carico dell'1nps, sempre a condizione che si fruisca effettivamente del congedo e che il rapporto di lavoro
sia in corso da almeno una settimana.
La base economica su cui calcolare l'assegno e' la sola retribuzione corrente, senza i ratei della tredicesima, i
compensi per ferie non fruite o per straordinario e le quote dei compensi corrisposti al lavoratore una
tantum.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato
di matrimonio.
Art. 88 Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela, nonché nei casi di gravi
calamità, il lavoratore avra diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sara strettamente
rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con
un limite massimo di 3 giorni di calendario.
Tale congedo, potrà essere prolungato ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di
assenza concordandoli direttamente con l'azienda.
Art. 89 Permessi per elezioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica 0 delle regioni (elezioni
politiche, europee e amrninistrative), tutti i lavoratori dipendenti che adernpiono funzioni
presso gli uffici elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista
o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei
partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
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I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede sono
consideraú, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (art 119, T.U. 361/1957; art. 11, L. 21.3.1990, n.
53).
Tali assenze sono quindi utili ai tini della maturazione dell'indennità di presenza ove correlata alla semplice
presenza in servizio (Cass. 23.10.2002, n. 14949).
Art. 90 Lavoratori Studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore del terziario le
aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori
non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nellbrdinarnentoscolastico svolti presso
istituti pubblici costituiti in base alla legge 31.12.62 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86.
I lavoratori otranno richiedere ermessi retribuiti er un massimo di 150 ore ' ro ca ite` in un triennio e
P P P P P
nei limiti di un monte ore lobale er tutti i di endenti del.l'unità roduttiva che sarà determinato all'inizio di
8 P P P
ogni triennio - a decorrere dall'1.1.2010 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero
totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
In ogni azienda turistica e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attivita. llavoratori che potranno assentarsi
contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2%
della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare
il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare Peffettiva frequenza, anche in ore non
coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
quadrimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore
triennale e determini comunque Yinsorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi
precedenti, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e/o
1'Ente Bilaterale e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, prowederà a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: anzianità
di servizio, età, tipologia del corso e caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari
dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscri2ione al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti.
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Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del
presente contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
L'Ente Bilaterale ha il compito di analizzare e studiare dei permessi retribuiti per corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al comma 1, possano essere richiesti per Pacquisizione di un diploma di
qualifica professionale riferito al settore terziario.
L'ente bilaterale ha altresì il compito di analizzare e studiare dei permessi per i lavoratori in possesso della
carta blu europea interessati ad acquisire una qualifica professionale nel settore del terziario.
Art. 91 Diritto allo studio
Per il diritto allo studio sono previste 150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevate a 250
per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dellbbbligo nonché di lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri.
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono:
a) il corso deve essere svolto presso istituti pubblici o privati ma legalmente riconosciuti;
b) il corsista dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva
frequenza anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
c) a tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
trimestre.
rl) il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio
del numero delle ore di permesso richiesto; si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di
studio non dovranno superare il 2 % della forza occupata alla data di cui al precedente comma. ln ogni
unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti
Art. 92 Formazione professionale
I corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
a) devono essere correlati alfattività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale
specifica;
b) devono essere svolti presso sedi pubbliche o private accreditate dalla regione;
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c devono revedere un numero di ore almeno ari al do io delle ore richieste come ermcsso reuibuito.
PP
- Tirocini di orientamento:
sono intervend di pura formazione. Si rimanda alle norme previste in materia di formazione emanate negli
ambiti regionali.
Il massimo di fruizione di ore retribuire è di 150 per il triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Per non rischiare rallentamenti nell°attivitå aziendale possono contemporaneamente fare ricorso ai predetti
permessi:
a) diritto allo studio il 2 °/› della forza lavoro;
ln) la formazione professionale il 2 °/a della forza lavoro;
c) diritto allo studio e formazione professionale complessivamente il 3%.
Le richieste devono essere presentate rispettivamente entro il 30/ O6 e il 31 / 12.
ll datore di lavoro dovrà pertanto valutare considerando il monte ore disponibile, il rispetto dei limiti
numerici, e soprattutto le caratteristiche del corso di studio/ professionale oggetto delle richieste.
Il lavoratore è tenuto a fornire all°azienda in aggiunta al certificato di iscrizione, una certificazione di
frequenza ogni trirnestte.
Art. 93 Permessi per sostenere gli esami
Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari (anche fuori corso), hanno diritto ad un giorno di
permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame.
La concessione del permesso non è subordinata alllesito dell”esame, ma dipende solo dal fatto che lo stesso
venga sostenuto.
A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che
comprova l'awenuto esame.
ll permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dallbra in cui viene effettuato Fesame e quindi
anche se non coincide con l'oran`o di lavoro.
I privatisti non iscrim' a corsi regolari di studio hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami; se
l'esamc è suddiviso in una prova scritta e una prova orale da sostenere in giorni distinti, i giorni di permesso
retribuito spettano una sola volta e non per ciascuna prova.
Art. 94 Aspettativa straordinaria per formazione permanente
La durata rnassirna è di 12 mesi peri lavoratori con almeno tte anni di anzianità di aspettativa non retribuita:
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- al fine di completare la scuola dell'oblaligo;
~ conseguire il titolo di II grado;
- il diploma universitario o di laurea;
- per partecipare ad attivita formative.
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retribuito
nell”intero anno solare.
Detti permessi devono essere programmati tritnesttalrnente in sede aziendale compatibilmente alle esigenze
produttive.
TITOLO XV
TRASFERIMENTI E MISSIONI
Art. 95 Missione e trasferta
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso
il personale non può rifiutare di lavorare in missione e allo stesso compete oltre alle normali spettanza:
a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
la) rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il
dipendente a sostenere tali spese;
c) rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che
autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
cl) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto; qualora non vi sia
pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotm di un temo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà
corrisposta una diaria ridotta del 10%. In alternativa al lavoratore che compia un minirno di 15 missioni
alI'anno, con almeno 10 pernottamenti, Pazienda potrà corrispondere, in luogo della diaiia di cui al punto 2)
una indennità pari a non meno del 10"/o della retribuzione per 14 mensilità. La scelta tra le opzioni di
rimborso, a piè di lista o con diaria, è lasciata al lavoratore.
L”ente bilaterale su richiesta delle parti potrà studiare e proporre una o più alternative o proposte
economiche per adeguare la trasferta alle aspettative delle parti.
Art. 96 Dettagli trasferte
Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indenn.ità di trasferta
sarà in ogni caso pari al 12% calcolato come sopra.
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